Art. 21 Trasformazione del Consorzio Comunita' Collinare del Friuli in Comunita' collinare del Friuli 1. In considerazione della consolidata esperienza associativa tra i Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande, il Consorzio comunita' collinare del Friuli e' trasformato di diritto in Comunita' collinare del Friuli. 2. Entro il 30 giugno 2020, l'assemblea consortile, previa deliberazione dei rispettivi consigli comunali adottata a maggioranza assoluta dei componenti, approva lo statuto della comunita' mediante adeguamento dello statuto del consorzio alle disposizioni della presente legge. La mancata approvazione dello statuto da parte di un comune entro il termine equivale al recesso dello stesso dal consorzio. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 4, 5 e 6, della legge regionale n. 26/2014 in quanto compatibili. Dalla data di approvazione dello statuto decorre la trasformazione del Consorzio comunita' Collinare del Friuli in Comunita' collinare del Friuli. 3. Entro il 31 ottobre 2020, il Presidente dell'Unione territoriale intercomunale collinare costituita ai sensi della legge regionale n. 26/2014 trasmette alla Comunita' collinare del Friuli l'atto di ricognizione dell'Unione con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonche' dei rapporti giuridici pendenti. 4. L'Unione territoriale intercomunale collinare e' sciolta di diritto a far data dall'1 gennaio 2021. Dalla medesima data la Comunita' collinare del Friuli subentra nelle funzioni e nei servizi esercitati dall'Unione, nel patrimonio, nei rapporti giuridici pendenti, ivi compresi quelli relativi al personale, facenti capo all'unione stessa. Entro il 28 febbraio 2021 il Presidente dell'Unione collinare trasmette alla comunita' collinare del Friuli il rendiconto della gestione dell'unione riferito all'esercizio finanziario 2020. 5. Alla Comunita' collinare del Friuli si applicano le norme di cui al capo II e agli articoli 22 e 23, in quanto compatibili, nonche' le disposizioni di cui all'art. 24 riferite alle comunita' di montagna.