Art. 21 
 
Trasformazione  del  Consorzio  Comunita'  Collinare  del  Friuli  in
                   Comunita' collinare del Friuli 
 
  1. In considerazione della consolidata esperienza associativa tra i
Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna,
Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive
d'Arcano, San Daniele del  Friuli,  San  Vito  di  Fagagna  e  Treppo
Grande, il Consorzio comunita' collinare del Friuli e' trasformato di
diritto in Comunita' collinare del Friuli. 
  2.  Entro  il  30  giugno  2020,  l'assemblea  consortile,   previa
deliberazione dei rispettivi consigli comunali adottata a maggioranza
assoluta dei componenti, approva lo statuto della comunita'  mediante
adeguamento dello  statuto  del  consorzio  alle  disposizioni  della
presente legge. La mancata approvazione dello statuto da parte di  un
comune  entro  il  termine  equivale  al  recesso  dello  stesso  dal
consorzio. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 4, 5
e 6, della legge regionale n. 26/2014 in  quanto  compatibili.  Dalla
data di approvazione dello  statuto  decorre  la  trasformazione  del
Consorzio comunita' Collinare del Friuli in Comunita'  collinare  del
Friuli. 
  3. Entro il 31 ottobre 2020, il Presidente dell'Unione territoriale
intercomunale collinare costituita ai sensi della legge regionale  n.
26/2014 trasmette alla  Comunita'  collinare  del  Friuli  l'atto  di
ricognizione dell'Unione  con  l'indicazione  delle  funzioni  e  dei
servizi  esercitati,  del   patrimonio,   delle   risorse   umane   e
strumentali, nonche' dei rapporti giuridici pendenti. 
  4. L'Unione territoriale  intercomunale  collinare  e'  sciolta  di
diritto a far data  dall'1  gennaio  2021.  Dalla  medesima  data  la
Comunita' collinare del Friuli subentra nelle funzioni e nei  servizi
esercitati  dall'Unione,  nel  patrimonio,  nei  rapporti   giuridici
pendenti, ivi compresi quelli relativi  al  personale,  facenti  capo
all'unione  stessa.  Entro  il  28  febbraio   2021   il   Presidente
dell'Unione collinare trasmette alla comunita' collinare  del  Friuli
il  rendiconto  della  gestione  dell'unione  riferito  all'esercizio
finanziario 2020. 
  5. Alla Comunita' collinare del Friuli si applicano le norme di cui
al capo II e agli articoli 22 e 23, in quanto compatibili, nonche' le
disposizioni di cui all'art. 24 riferite alle comunita' di montagna.