Art. 22 Disposizioni in materia di organizzazione e personale 1. Salvo quanto riservato ai contratti collettivi di lavoro applicati al personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, alle comunita' e alle comunita' di montagna si applicano le norme sull'organizzazione e sul personale dei comuni, in quanto compatibili. 2. Le comunita' possono avvalersi del personale e delle strutture operative dei comuni aderenti previo accordo con i comuni medesimi.