Art. 22 
 
        Disposizioni in materia di organizzazione e personale 
 
  1.  Salvo  quanto  riservato  ai  contratti  collettivi  di  lavoro
applicati al personale appartenente al comparto  unico  del  pubblico
impiego regionale e  locale,  alle  comunita'  e  alle  comunita'  di
montagna si applicano le norme sull'organizzazione  e  sul  personale
dei comuni, in quanto compatibili. 
  2. Le comunita' possono avvalersi del personale e  delle  strutture
operative dei comuni aderenti previo accordo con i comuni medesimi.