Art. 23 Organo amministrativo di vertice 1. Le comunita' e le comunita' di montagna possono affidare la gestione dell'ente a un Direttore generale nominato dal Presidente. Il Direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attivita'; svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'ente. 2. In alternativa alle previsioni di cui al comma 1, le comunita' e le comunita' di montagna possono avvalersi di un segretario scelto dal Presidente tra uno dei segretari dei comuni facenti parte delle comunita' stesse. Al segretario possono essere attribuite le funzioni di Direttore generale.