Art. 23 
 
                  Organo amministrativo di vertice 
 
  1. Le comunita' e le comunita'  di  montagna  possono  affidare  la
gestione dell'ente a un Direttore generale nominato  dal  Presidente.
Il Direttore generale attua gli indirizzi e gli  obiettivi  stabiliti
dagli organi di governo  dell'ente  e  sovrintende  allo  svolgimento
delle funzioni  dei  dirigenti  e  ne  coordina  l'attivita';  svolge
compiti    di    collaborazione    e    funzioni    di     assistenza
giuridico-amministrativa nei  confronti  degli  organi  dell'ente  ed
esercita ogni  altra  funzione  attribuitagli  dallo  statuto  o  dai
regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'ente. 
  2. In alternativa alle previsioni di cui al comma 1, le comunita' e
le comunita' di montagna possono avvalersi di  un  segretario  scelto
dal Presidente tra uno dei segretari dei comuni facenti  parte  delle
comunita' stesse. Al segretario possono essere attribuite le funzioni
di Direttore generale.