Art. 24 
 
Disciplina finanziario-contabile delle Comunita' e delle Comunita' di
                              montagna 
 
  1. Le comunita' e le comunita' di montagna, in materia  di  finanza
locale,  anche  con   riferimento   all'ordinamento   finanziario   e
contabile, osservano, rispettivamente, le disposizioni previste per i
Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia con popolazione  inferiore
a 5.000 abitanti  e  con  popolazione  uguale  o  superiore  a  5.000
abitanti, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge regionale. 
  2.   Le   comunita'   si   avvalgono   dell'organo   di   revisione
economico-finanziaria di uno dei comuni aderenti alla comunita'. 
  3. Nelle comunita' di montagna la  revisione  economico-finanziaria
puo' essere affidata a un solo revisore o all'organo di revisione  di
uno dei comuni aderenti alla comunita'. 
  4. Nelle more  dell'adeguamento  dell'atto  di  determinazione  dei
compensi spettanti all'organo di revisione delle  comunita'  e  delle
Comunita' di montagna, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 17
luglio  2015,  n.  18  (La  disciplina  della  finanza   locale   del
Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni  delle  leggi
regionali n. 19/2013,  9/2009  e  n.  26/2014  concernenti  gli  enti
locali), gli stessi sono cosi' determinati: 
    a)  la  maggiorazione  da  corrispondere  a  ciascun   componente
dell'organo  di  revisione  della  comunita'  o  della  comunita'  di
montagna, in caso di avvalimento, e' pari al  trenta  per  cento  del
compenso base annuo corrisposto a ciascun componente  dell'organo  di
revisione del comune di cui la comunita' o la comunita'  di  montagna
si avvale; 
    b) nel caso di nomina da parte della comunita' di montagna di  un
proprio organo di revisione monocratico, il compenso annuo  spettante
e'  quello  previsto  per  l'organo  di  revisione  dei  comuni   con
popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti. 
  5. Nelle  more  dell'adeguamento  della  disciplina  contenuta  nel
regolamento di attuazione di cui all'art. 26 della legge regionale n.
18/2015, per le comunita' e per  le  comunita'  di  montagna  trovano
applicazione le disposizioni previste per i  comuni  con  popolazione
compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti. Trova altresi' applicazione  la
disciplina contenuta negli articoli 26 e 27 della legge regionale  n.
18/2015, in quanto compatibile. 
  6. Al Presidente e  ai  componenti  del  comitato  esecutivo  della
comunita' e della  comunita'  di  montagna  spetta  un'indennita'  di
funzione stabilita con deliberazione della Giunta regionale, al netto
di quella spettante per cariche eventualmente esercitate presso altro
ente locale.