Art. 24 Disciplina finanziario-contabile delle Comunita' e delle Comunita' di montagna 1. Le comunita' e le comunita' di montagna, in materia di finanza locale, anche con riferimento all'ordinamento finanziario e contabile, osservano, rispettivamente, le disposizioni previste per i Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e con popolazione uguale o superiore a 5.000 abitanti, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge regionale. 2. Le comunita' si avvalgono dell'organo di revisione economico-finanziaria di uno dei comuni aderenti alla comunita'. 3. Nelle comunita' di montagna la revisione economico-finanziaria puo' essere affidata a un solo revisore o all'organo di revisione di uno dei comuni aderenti alla comunita'. 4. Nelle more dell'adeguamento dell'atto di determinazione dei compensi spettanti all'organo di revisione delle comunita' e delle Comunita' di montagna, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), gli stessi sono cosi' determinati: a) la maggiorazione da corrispondere a ciascun componente dell'organo di revisione della comunita' o della comunita' di montagna, in caso di avvalimento, e' pari al trenta per cento del compenso base annuo corrisposto a ciascun componente dell'organo di revisione del comune di cui la comunita' o la comunita' di montagna si avvale; b) nel caso di nomina da parte della comunita' di montagna di un proprio organo di revisione monocratico, il compenso annuo spettante e' quello previsto per l'organo di revisione dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti. 5. Nelle more dell'adeguamento della disciplina contenuta nel regolamento di attuazione di cui all'art. 26 della legge regionale n. 18/2015, per le comunita' e per le comunita' di montagna trovano applicazione le disposizioni previste per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti. Trova altresi' applicazione la disciplina contenuta negli articoli 26 e 27 della legge regionale n. 18/2015, in quanto compatibile. 6. Al Presidente e ai componenti del comitato esecutivo della comunita' e della comunita' di montagna spetta un'indennita' di funzione stabilita con deliberazione della Giunta regionale, al netto di quella spettante per cariche eventualmente esercitate presso altro ente locale.