Art. 26 
 
                   Tutela delle lingue minoritarie 
 
  1. Gli statuti delle comunita' e delle comunita'  di  montagna  che
includono comuni appartenenti agli ambiti di  tutela  linguistica  di
cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche), sono redatti  anche
nella rispettiva lingua minoritaria. 
  2. Nelle comunita' e nelle  comunita'  di  montagna  che  includono
comuni che statutariamente abbiano assunto la denominazione  bilingue
italiano/sloveno  e'  stabilito  l'uso  della   denominazione   della
comunita' e della comunita' di montagna anche in lingua slovena.