Art. 26 Tutela delle lingue minoritarie 1. Gli statuti delle comunita' e delle comunita' di montagna che includono comuni appartenenti agli ambiti di tutela linguistica di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), sono redatti anche nella rispettiva lingua minoritaria. 2. Nelle comunita' e nelle comunita' di montagna che includono comuni che statutariamente abbiano assunto la denominazione bilingue italiano/sloveno e' stabilito l'uso della denominazione della comunita' e della comunita' di montagna anche in lingua slovena.