Art. 27 
 
         Superamento delle Unioni territoriali intercomunali 
 
  1. Le Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale
n. 26/2014, esistenti alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 gennaio 2021. 
  2. I comuni aderenti a un'unione che non intendono partecipare alla
trasformazione  dell'unione  in  comunita'  deliberano   il   recesso
dall'unione entro il 31 marzo 2020. Si applicano le  disposizioni  di
cui all'art. 6 della  legge  regionale  n.  26/2014.  Qualora  nessun
comune  intenda  partecipare  alla  trasformazione  si  procede  allo
scioglimento dell'unione ai sensi dell'art. 6, comma 7,  della  legge
regionale n. 26/2014. 
  3. I comuni aderenti a un'unione  che  intendono  partecipare  alla
trasformazione dell'unione in comunita' approvano, con la procedura e
la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei  comuni,  lo
statuto della costituenda comunita'. 
  4. l'assemblea dell'unione delibera la  trasformazione  dell'unione
in comunita' con la relativa decorrenza e approva lo statuto  di  cui
al comma 3 a maggioranza assoluta dei propri componenti. La comunita'
subentra nel patrimonio e nei rapporti  giuridici  attivi  e  passivi
facenti capo all'unione.