Art. 27 Superamento delle Unioni territoriali intercomunali 1. Le Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale n. 26/2014, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 gennaio 2021. 2. I comuni aderenti a un'unione che non intendono partecipare alla trasformazione dell'unione in comunita' deliberano il recesso dall'unione entro il 31 marzo 2020. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale n. 26/2014. Qualora nessun comune intenda partecipare alla trasformazione si procede allo scioglimento dell'unione ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge regionale n. 26/2014. 3. I comuni aderenti a un'unione che intendono partecipare alla trasformazione dell'unione in comunita' approvano, con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni, lo statuto della costituenda comunita'. 4. l'assemblea dell'unione delibera la trasformazione dell'unione in comunita' con la relativa decorrenza e approva lo statuto di cui al comma 3 a maggioranza assoluta dei propri componenti. La comunita' subentra nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'unione.