Art. 28 Disposizioni speciali per il superamento delle unioni che esercitano le funzioni delle soppresse comunita' montane 1. Alle unioni che esercitano le funzioni delle soppresse comunita' montane di cui alla legge regionale n. 33/2002 si applicano le disposizioni del presente articolo. 2. I comuni aderenti alle unioni di cui al comma 1 non ricompresi nelle comunita' di montagna deliberano il recesso dall'unione entro il 31 marzo 2020. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale n. 26/2014. 3. Per la costituzione delle comunita' di montagna, i consigli comunali dei comuni partecipanti ne approvano lo statuto a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti entro il 30 giugno 2020. Si considera approvato lo statuto che abbia ottenuto il voto favorevole da parte dei due terzi dei comuni partecipanti alla comunita' di montagna. Entro il 30 settembre 2020, l'assemblea convocata dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti approva lo statuto a maggioranza assoluta dei componenti. 4. Entro il 31 ottobre 2020 il Presidente di ciascuna unione territoriale intercomunale trasmette alla rispettiva comunita' di montagna l'atto di ricognizione dell'unione, con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonche' dei rapporti giuridici pendenti. 5. A far data dall' 1 gennaio 2021 le unioni territoriali intercomunali di cui al comma 1 sono trasformate di diritto nella rispettiva comunita' di montagna. Dalla medesima data le comunita' di montagna subentrano nelle funzioni, nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle unioni ricadenti nel proprio ambito territoriale, anche relativamente alle funzioni comunali da esse esercitate. Entro il 28 febbraio 2021 il Presidente di ciascuna unione trasmette alla rispettiva comunita' di montagna il rendiconto della gestione dell'unione riferito all'esercizio finanziario 2020.