Art. 30 
 
          Istituzione degli Enti di decentramento regionale 
 
  1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite alla regione ai  sensi
dell'art.  29,  comma  2,  sono  istituiti   i   seguenti   enti   di
decentramento regionale (EDR): 
    a) Ente di decentramento  regionale  di  Trieste  il  cui  ambito
territoriale di  competenza  corrisponde  a  quello  della  soppressa
Provincia di Trieste; 
    b) Ente  di  decentramento  regionale  di  Udine  il  cui  ambito
territoriale di  competenza  corrisponde  a  quello  della  soppressa
Provincia di Udine; 
    c) Ente di decentramento regionale di  Pordenone  il  cui  ambito
territoriale di  competenza  corrisponde  a  quello  della  soppressa
Provincia di Pordenone; 
    d) Ente di decentramento  regionale  di  Gorizia  il  cui  ambito
territoriale di  competenza  corrisponde  a  quello  della  soppressa
Provincia di Gorizia. 
  2. Gli EDR sono enti  funzionali  della  regione  con  personalita'
giuridica  di  diritto  pubblico,  dotati  di  autonomia  gestionale,
patrimoniale, organizzativa e contabile, sottoposti alla vigilanza  e
al controllo della  regione.  Salvo  quanto  riservato  ai  contratti
collettivi di lavoro applicati al personale appartenente al  comparto
unico del pubblico impiego regionale e locale, agli enti  di  cui  al
presente articolo  si  applicano  le  norme  previste  per  gli  enti
regionali, in quanto compatibili. 
  3. Commissari di cui  all'art.  29,  comnna  4,  curano  tutti  gli
adempimenti necessari per la costituzione e il completo  avvio  degli
EDR e restano in carica  fino  alla  nomina  degli  organi  ai  sensi
dell'art. 31. 
  4. Gli EDR sono operativi a decorrere dall'1 luglio 2020.