Art. 30 Istituzione degli Enti di decentramento regionale 1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite alla regione ai sensi dell'art. 29, comma 2, sono istituiti i seguenti enti di decentramento regionale (EDR): a) Ente di decentramento regionale di Trieste il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Trieste; b) Ente di decentramento regionale di Udine il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Udine; c) Ente di decentramento regionale di Pordenone il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Pordenone; d) Ente di decentramento regionale di Gorizia il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Gorizia. 2. Gli EDR sono enti funzionali della regione con personalita' giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile, sottoposti alla vigilanza e al controllo della regione. Salvo quanto riservato ai contratti collettivi di lavoro applicati al personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, agli enti di cui al presente articolo si applicano le norme previste per gli enti regionali, in quanto compatibili. 3. Commissari di cui all'art. 29, comnna 4, curano tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e il completo avvio degli EDR e restano in carica fino alla nomina degli organi ai sensi dell'art. 31. 4. Gli EDR sono operativi a decorrere dall'1 luglio 2020.