Art. 31 
 
            Organi degli enti di decentramento regionale 
 
  1. Sono organi degli EDR: 
    a) il Direttore generale; 
    b) il Revisore unico dei conti. 
  2. Per la nomina del Direttore generale e del  Revisore  unico  dei
conti, nonche' per il funzionamento degli EDR trovano applicazione le
norme di cui al capo III della legge regionale 14 novembre  2014,  n.
21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), in quanto
compatibili. Le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'art. 13,
comma 2, della legge regionale n. 21/2014 sono da intendersi riferite
alla direzione centrale competente in materia di autonomie locali.