Art. 32 
 
 Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica di secondo grado 
 
  1. In ciascun ambito territoriale  di  competenza  degli  EDR  sono
istituite le conferenze territoriali per l'edilizia  scolastica,  con
funzioni consultive e di  indirizzo  in  materia  di  interventi  per
l'edilizia scolastica di secondo  grado.  Le  conferenze  hanno  sede
presso i rispettivi EDR, i quali assicurano l'attivita'  di  supporto
amministrativo. 
  2. Fanno parte di ciascuna conferenza  i  sindaci  dei  comuni  ove
hanno sede gli istituti scolastici superiori,  l'assessore  regionale
competente in materia di istruzione, o suo delegato, con funzioni  di
Presidente,  l'assessore   regionale   competente   in   materia   di
infrastrutture, o suo delegato, e  il  Direttore  generale  dell'EDR.
Partecipano alle sedute della rispettiva conferenza, senza diritto di
voto,  i  Sindaci  degli   altri   comuni   dei   rispettivi   ambiti
territoriali. 
  3. Le conferenze sono convocate dal  Presidente  almeno  una  volta
all'anno per l'espressione del parere obbligatorio  sul  piano  delle
opere da allegare al bilancio di previsione degli EDR,  o  quando  ne
sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti. 
  4. Per la validita' delle riunioni delle conferenze  e'  necessaria
la  presenza  della   maggioranza   assoluta   dei   componenti.   Le
deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In  caso  di
parita', prevale il voto del Presidente. 
  5. La partecipazione alla conferenza e' onorifica e  da'  luogo  al
solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalita' e le  misure
previste per i dipendenti regionali.