Art. 33 Funzioni degli Enti di decentramento regionale 1. Oltre a esercitare le funzioni di cui all'art. 29, comma 1, gli EDR costituiscono, per gli enti locali ricompresi nei rispettivi territori, gli ambiti di riferimento per l'esercizio delle funzioni di centrale di committenza finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, ai sensi della normativa nazionale e regionale sui contratti pubblici. 2. I comuni possono avvalersi degli EDR per il conferimento, in delegazione amministrativa intersoggettiva, della progettazione e dell'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza. 3. Gli EDR possono stipulare accordi con i comuni interessati ai fini dell'utilizzo degli edifici scolastici.