Art. 33 
 
           Funzioni degli Enti di decentramento regionale 
 
  1. Oltre a esercitare le funzioni di cui all'art. 29, comma 1,  gli
EDR costituiscono, per gli  enti  locali  ricompresi  nei  rispettivi
territori, gli ambiti di riferimento per l'esercizio  delle  funzioni
di centrale di committenza finalizzate  all'acquisizione  di  beni  e
servizi, ai sensi della normativa nazionale e regionale sui contratti
pubblici. 
  2. I comuni possono avvalersi degli EDR  per  il  conferimento,  in
delegazione amministrativa  intersoggettiva,  della  progettazione  e
dell'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza. 
  3. Gli EDR possono stipulare accordi con i  comuni  interessati  ai
fini dell'utilizzo degli edifici scolastici.