Art. 37 
 
    Inserimento dell'art. 36-bis nella legge regionale n. 18/2016 
 
  1. Dopo l'art. 36 della legge regionale  9  dicembre  2016,  n.  16
(Disposizioni in materia di sistema integrato  del  pubblico  impiego
regionale e locale), e' inserito il seguente: 
    «Art. 36-bis Comitato paritetico Regione-Enti locali 
    1.  Presso  la  struttura  regionale  competente  in  materia  di
funzione pubblica e' istituito il  comitato  paritetico  Regione-Enti
locali, quale tavolo di confronto tra la regione e  gli  Enti  locali
sui temi che riguardano il compatto unico. 
  2. Il comitato paritetico in particolare: 
    a)  elabora  gli  indirizzi  per  un'ottimale   allocazione   del
personale presso le amministrazioni del comparto; 
    b) fornisce indicazioni e indirizzi  al  fine  del  perseguimento
dell'uniformita',  efficienza,  efficacia   ed   economicita'   nella
gestione del personale negli enti del compatto unico. 
  3. Il comitato paritetico e' presieduto e convocato  dall'assessore
regionale competente in materia di funzione pubblica, quale membro di
diritto, ed e' composto  da  sei  membri  nominati  con  decreto  del
Presidente della regione e cosi' individuati: 
    a) tre componenti designati dalla Giunta regionale; 
    b) tre componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali,
di cui due in rappresentanza dei comuni e uno in rappresentanza delle
comunita' di montagna. 
  4. Il comitato svolge la propria attivita' senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica.».