Art. 37 Inserimento dell'art. 36-bis nella legge regionale n. 18/2016 1. Dopo l'art. 36 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 16 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), e' inserito il seguente: «Art. 36-bis Comitato paritetico Regione-Enti locali 1. Presso la struttura regionale competente in materia di funzione pubblica e' istituito il comitato paritetico Regione-Enti locali, quale tavolo di confronto tra la regione e gli Enti locali sui temi che riguardano il compatto unico. 2. Il comitato paritetico in particolare: a) elabora gli indirizzi per un'ottimale allocazione del personale presso le amministrazioni del comparto; b) fornisce indicazioni e indirizzi al fine del perseguimento dell'uniformita', efficienza, efficacia ed economicita' nella gestione del personale negli enti del compatto unico. 3. Il comitato paritetico e' presieduto e convocato dall'assessore regionale competente in materia di funzione pubblica, quale membro di diritto, ed e' composto da sei membri nominati con decreto del Presidente della regione e cosi' individuati: a) tre componenti designati dalla Giunta regionale; b) tre componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui due in rappresentanza dei comuni e uno in rappresentanza delle comunita' di montagna. 4. Il comitato svolge la propria attivita' senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».