Art. 4 
 
                        Liberta' di adesione 
 
  1. Per l'esercizio associato di funzioni e servizi i comuni possono
scegliere tra le tipologie di cui all'art. 3, anche aderendo  a  piu'
forme associative.  Restano  ferme  le  discipline  di  settore,  ivi
comprese quelle relative al servizio idrico integrato e  al  servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani. 
  2. Per ciascuna funzione o servizio, ogni comune puo' partecipare a
una sola forma associativa. 
  3. Ogni comune puo' partecipare a una sola comunita' o comunita' di
montagna.