Art. 4 Liberta' di adesione 1. Per l'esercizio associato di funzioni e servizi i comuni possono scegliere tra le tipologie di cui all'art. 3, anche aderendo a piu' forme associative. Restano ferme le discipline di settore, ivi comprese quelle relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. 2. Per ciascuna funzione o servizio, ogni comune puo' partecipare a una sola forma associativa. 3. Ogni comune puo' partecipare a una sola comunita' o comunita' di montagna.