Art. 41 Norme finanziarie 1. La Regione assicura, anche attraverso appositi trasferimenti finanziari, gli interventi necessari affinche' le risorse messe a disposizione degli enti locali e delle loro forme collaborative siano coerenti con il riassetto funzionale e con l'esigenza di continuita' dell'azione amministrativa. 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di riordino saranno definiti nell'ambito delle risorse disponibili nel quadro delle leggi regionali finanziarie. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione. Trieste, 29 novembre 2019 FEDRIGA (Omissis)