Art. 41 
 
                          Norme finanziarie 
 
  1. La Regione assicura,  anche  attraverso  appositi  trasferimenti
finanziari, gli interventi necessari affinche'  le  risorse  messe  a
disposizione degli enti locali e delle loro forme collaborative siano
coerenti con il riassetto funzionale e con l'esigenza di  continuita'
dell'azione amministrativa. 
  2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della  presente  legge  di
riordino saranno definiti nell'ambito delle risorse  disponibili  nel
quadro delle leggi regionali finanziarie. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione. 
 
    Trieste, 29 novembre 2019 
 
                               FEDRIGA 
 
  (Omissis)