Art. 5 
 
                             Convenzioni 
 
  1.  Le  convenzioni  disciplinano  lo  svolgimento  coordinato   di
funzioni e servizi determinati tra enti locali. 
  2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata,  le  forme  di
consultazione degli enti contraenti, i loro  rapporti  finanziari,  i
reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni possono prevedere anche
la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio  delle
funzioni pubbliche in  luogo  degli  enti  partecipanti  all'accordo,
ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di
essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.