Art. 6 Comunita' 1. Le comunita' sono enti locali costituiti tra comuni, di norma contermini, per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e sovracomunali. Possono mettere in atto azioni condivise di politiche di sviluppo territoriale. 2. Le comunita' hanno potesta' normativa secondo le modalita' stabilite dalla presente legge e ad esse si applicano i principi e, in quanto compatibili, le norme previste per i comuni.