Art. 6 
 
                              Comunita' 
 
  1. Le comunita' sono enti locali costituiti tra  comuni,  di  norma
contermini, per l'esercizio associato di funzioni e servizi  comunali
e  sovracomunali.  Possono  mettere  in  atto  azioni  condivise   di
politiche di sviluppo territoriale. 
  2. Le comunita'  hanno  potesta'  normativa  secondo  le  modalita'
stabilite dalla presente legge e ad esse si applicano i  principi  e,
in quanto compatibili, le norme previste per i comuni.