Art. 7 
 
                        Comunita' di montagna 
 
  1. Le comunita'  di  montagna  sono  enti  locali  istituiti  dalla
presente  legge  per  l'esercizio  delle  funzioni  di   tutela   del
territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale,  economico
e culturale delle popolazioni  dei  territori  montani,  nonche'  per
l'esercizio di funzioni e servizi comunali secondo le  previsioni  di
cui al capo III. Si applicano le  disposizioni  di  cui  all'art.  6,
comma 2.