Art. 7 Comunita' di montagna 1. Le comunita' di montagna sono enti locali istituiti dalla presente legge per l'esercizio delle funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni dei territori montani, nonche' per l'esercizio di funzioni e servizi comunali secondo le previsioni di cui al capo III. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2.