Art. 8 Fusioni di Comuni 1. La fusione costituisce lo sviluppo dei processi di collaborazione istituzionale tra comuni contermini. 2. In attuazione della volonta' dei comuni interessati e sentite le popolazioni interessate mediante referendum popolari consultivi, la legge regionale che dispone la fusione prevede che alle comunita' d'origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi. 3. Nei comuni oggetto di fusione lo statuto puo' prevedere l'istituzione di municipi, disciplinandone l'organizzazione e le funzioni e potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei comuni con pari popolazione.