Art. 8 
 
                          Fusioni di Comuni 
 
  1.  La  fusione   costituisce   lo   sviluppo   dei   processi   di
collaborazione istituzionale tra comuni contermini. 
  2. In attuazione della volonta' dei comuni interessati e sentite le
popolazioni interessate mediante referendum popolari  consultivi,  la
legge regionale che dispone la fusione  prevede  che  alle  comunita'
d'origine  siano  assicurate  adeguate  forme  di  partecipazione   e
decentramento dei servizi. 
  3.  Nei  comuni  oggetto  di  fusione  lo  statuto  puo'  prevedere
l'istituzione di  municipi,  disciplinandone  l'organizzazione  e  le
funzioni  e  potendo  prevedere  anche  organi  eletti  a   suffragio
universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi  le
norme che disciplinano lo status degli amministratori dei comuni  con
pari popolazione.