Art. 9 
 
                    Costituzione delle comunita' 
 
  1. L'atto costitutivo e lo statuto della comunita'  sono  approvati
dai  consigli  dei  comuni  partecipanti  con  la  procedura   e   le
maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei comuni. 
  2. L'istituzione della comunita' decorre dalla data di stipulazione
dell'atto costitutivo, qualora non  diversamente  previsto  nell'atto
medesimo.