Art. 9 Costituzione delle comunita' 1. L'atto costitutivo e lo statuto della comunita' sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con la procedura e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei comuni. 2. L'istituzione della comunita' decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto nell'atto medesimo.