Art. 13 
 
Sistema  di   finanziamento   per   l'integrazione   e   l'assistenza
                           sociosanitaria 
 
  1. Il sistema  regionale  di  finanziamento  per  l'integrazione  e
l'assistenza  sociosanitaria  e'  basato  su  principi  di   equita',
perequazione  e  solidarieta'  territoriale  ed  e'  orientato   alla
responsabilizzazione   finanziaria   ed   economica    dei    livelli
istituzionali e non istituzionali coinvolti, in termini di apporto  e
contribuzione alla  produzione  di  salute  e  benessere  quale  bene
comune. 
  2. La Regione provvede, in sede di revisione della  disciplina  del
settore, a ottimizzare l'impiego delle  risorse  secondo  i  seguenti
criteri direttivi: 
    a) tendenziale e progressivo bilanciamento fra finanziamento  dei
servizi e risorse economiche direttamente  riferite  alla  persona  a
soddisfacimento dei suoi bisogni complessi; 
    b)  eliminazione  delle  eventuali  duplicazioni  dei  canali  di
finanziamento  e  concentrazione  per  macro-aree  d'intervento   dei
trasferimenti agli attori del sistema; 
    c) previsione  di  forme  di  rendicontazione  che  restituiscano
informazioni relativamente  ai  risultati  ottenuti  sulla  salute  e
l'inclusione  sociale  delle  persone  assistite,   ai   fini   della
pianificazione e programmazione regionale e locale; 
    d) allineamento della compartecipazione comunale  e  dell'apporto
di  compartecipazione  dell'utenza  su  valori  minimi  uniformi,   a
superamento delle diseguaglianze territoriali. 
  3. Gli enti del Servizio sanitario regionale, i servizi sociali dei
comuni  e  gli  enti  gestori  dei   servizi   per   la   disabilita'
stabiliscono,   nelle    appropriate    sedi    di    pianificazione,
programmazione e concertazione di cui al titolo IV, l'ammontare delle
rispettive quote di compartecipazione  economica  e  finanziaria  per
l'avvio di politiche cooperative di integrazione sociosanitaria.