Art. 15 
 
                Funzioni dell'assistenza distrettuale 
 
  1. Fermo restando quanto  stabilito  dall'articolo  6  della  legge
regionale  n.  27/2018,  il  livello   dell'assistenza   distrettuale
assicura, ai sensi degli articoli 3-quater e 3-quinquies del  decreto
legislativo n. 502/1992, le  attivita'  di  cui  all'articolo  3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. 
  2. Le attivita' di cui al comma  1  sono  garantite  attraverso  le
strutture aziendali, ai sensi dell'articolo 9 della  legge  regionale
n. 27/2018,  individuate  da  ciascun  ente  del  Servizio  sanitario
regionale nel relativo atto aziendale, le quali svolgono: 
    a) funzione di committenza, consistente nella  definizione  della
programmazione  dell'assistenza,  attraverso  l'analisi  dei  bisogni
della  popolazione  di  riferimento  e  delle   risorse   necessarie,
nell'acquisizione dei servizi, nel monitoraggio dei risultati; 
    b) funzione di presa in carico, consistente nella definizione  di
un sistema  di  accesso  ai  servizi  per  garantire  la  continuita'
assistenziale della persona; 
    c)  funzione  di  controllo,  consistente   nella   verifica   di
appropriatezza  delle  prestazioni  oggetto   di   committenza,   nel
monitoraggio sulla corretta applicazione degli  accordi  contrattuali
stipulati, nella verifica del mantenimento dei requisiti  strutturali
e professionali per lo svolgimento delle attivita' di assistenza; 
    d) funzione di integrazione, consistente nella  creazione  e  nel
consolidamento di una rete  di  supporto  tra  le  strutture  per  la
funzione  di  produzione  in  relazione  alle  differenti   aree   di
intervento; 
    e)   funzione   di   produzione,   consistente    nell'erogazione
dell'assistenza. 
  3. Le funzioni di presa in carico e di integrazione di cui al comma
2,  lettere  b)  e  d),  sono  assicurate   dal   distretto   tramite
l'assistenza   sanitaria   di   base,    l'assistenza    integrativa,
l'assistenza protesica e l'assistenza  sociosanitaria  domiciliare  e
territoriale. 
  4. Le funzioni di committenza, controllo e  produzione  di  cui  al
comma 2, lettere a), c) ed e), possono  essere  assicurate  in  forma
aggregata fra  piu'  distretti,  in  relazione  ai  bacini  d'utenza,
tramite un Dipartimento di assistenza distrettuale. 
  5.  Il  modello  organizzativo  di  cui  ai  commi  3  e  4   trova
applicazione graduale attraverso le linee annuali per la gestione del
Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 50. 
  6. Le attivita' di cui al comma  1,  anche  in  considerazione  dei
relativi fabbisogni e standard di assistenza,  da  articolarsi  nelle
singole unita' operative, sono specificate  con  deliberazione  della
Giunta regionale. 
  7. Sino all'approvazione della deliberazione  di  cui  al  comma  6
l'assistenza e' garantita in relazione agli standard in  essere  alla
data del 31 dicembre 2019,  fatti  salvi  gli  adeguamenti  derivanti
dall'avvio  del  nuovo  assetto  istituzionale  e  organizzativo  del
Servizio sanitario di cui alla legge regionale n. 27/2018.