Art. 17 
 
        Dipartimento delle dipendenze e della salute mentale 
 
  1. Il Dipartimento delle dipendenze e della salute  mentale  (DDSM)
e' costituito da strutture aziendali, ai sensi dell'articolo 9  della
legge regionale n. 27/2018, individuate da ciascun ente del  Servizio
sanitario regionale nel relativo atto aziendale, che si fanno carico,
partecipando in relazione alle proprie peculiarita', della domanda di
assistenza alla persona con dipendenze, anche comportamentali, e  con
disturbi mentali, ed e' articolato attraverso  attivita',  servizi  e
prestazioni: 
    a) per l'assistenza domiciliare; 
    b) per l'assistenza ambulatoriale; 
    c) per l'assistenza semiresidenziale; 
    d) per l'assistenza residenziale; 
    e) per l'assistenza ospedaliera. 
  2. Le funzioni del Dipartimento di cui al comma 1 sono  organizzate
in due aree professionali autonome, una per le dipendenze e  una  per
la salute mentale. 
  3.  I  servizi   per   le   dipendenze   assicurano,   con   metodo
multidisciplinare, la prevenzione, la cura e la riabilitazione  della
persona. 
  4. Il Centro di salute mentale (CSM), struttura aziendale di  primo
riferimento  per  la   persona   con   disturbi   mentali,   assicura
l'assistenza in un ambito territoriale  di  almeno  50.000  abitanti,
fatte salve deroghe al limite minimo per le zone montane e  quelle  a
bassa densita' abitativa. 
  5. Ciascuno dei presidi ospedalieri di cui all'articolo 28 assicura
il servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC). 
  6. Le attivita', i servizi e le prestazioni di cui al  comma  1  in
relazione ai livelli essenziali di assistenza, anche  sociosanitaria,
sono specificati con deliberazione della Giunta regionale.