Art. 21 
 
                       Farmacie convenzionate 
 
  1. Nell'ambito dell'assistenza distrettuale il  Servizio  sanitario
regionale  garantisce  attivita',  servizi  e  prestazioni  ai  sensi
dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 gennaio 2017. Le farmacie convenzionate assumono  la  funzione  di
«punti salute» distribuiti nel territorio. 
  2. La Regione stipula con le  farmacie  convenzionate  accordi  per
disciplinare, anche in forma sperimentale, le modalita' di erogazione
di attivita', servizi e prestazioni di cui al comma 1. 
  3. Nell'ambito degli accordi  di  cui  al  comma  2  sono  previsti
momenti  formativi  per  i   farmacisti   operanti   nelle   farmacie
convenzionate del territorio, inerenti alle attivita' di cui al comma
1.