Art. 23 
 
                     Dipartimento di prevenzione 
 
  1.  Le  attivita',  i  servizi  e  le  prestazioni  di  prevenzione
collettiva  e  sanita'  pubblica  sono   assicurati   attraverso   il
Dipartimento di prevenzione ai sensi degli articoli  7-bis,  7-ter  e
7-quater del decreto legislativo  n.  502/1992  e  sono  specificati,
anche  in  considerazione  dei  relativi  fabbisogni  e  standard  di
assistenza, con deliberazione della Giunta regionale. 
  2.  Per  garantire  i  livelli  essenziali  di  assistenza  di  cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
12 gennaio 2017, le  aree  dipartimentali  di  sanita'  pubblica,  di
tutela della salute negli ambienti di lavoro e  di  sanita'  pubblica
veterinaria,  sono  articolate  in  strutture  aziendali,  ai   sensi
dell'articolo 9 della legge  regionale  n.  27/2018,  individuate  da
ciascun ente del  Servizio  sanitario  regionale  nel  relativo  atto
aziendale. 
  3. La Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1  puo'
individuare un ente del Servizio sanitario regionale presso il  quale
costituire strutture uniche regionali per le aree  dipartimentali  di
cui al comma 2. 
  4. In relazione a peculiari attivita' a  valenza  sovra  aziendale,
gli enti del  Servizio  sanitario  regionale  possono  assicurare  le
prestazioni   attraverso   la   costituzione   di   gruppi    tecnici
interaziendali e multiprofessionali.