Art. 24 
 
                       Promozione della salute 
 
  1.  La  Regione,  attraverso  gli  enti  del   Servizio   sanitario
regionale, diffonde  la  cultura  della  promozione  della  salute  e
promuove reti  e  collaborazioni  che  coinvolgano  tutti  i  settori
sanitari e non sanitari nei processi che consentono  alle  persone  e
alle comunita' di esercitare un maggior  controllo  sui  determinanti
sociali, economici e ambientali della salute. 
  2.  La  Regione  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario   regionale
sviluppano  sistemi  di   valutazione,   verifica,   monitoraggio   e
miglioramento continuo dei risultati raggiunti attraverso  iniziative
e programmi di promozione della salute, sviluppati secondo i principi
di evidenza scientifica. Sono sviluppati  processi  di  informazione,
comunicazione, partecipazione e coinvolgimento  dei  cittadini  nelle
iniziative di promozione della salute per perseguire elevati  livelli
di adesione e favorire il cambiamento individuale agli stili di  vita
sani e, attraverso la comunicazione, vengono partecipati  a  tutti  i
diversi portatori di interesse i risultati raggiunti e  lo  stato  di
salute della popolazione. 
  3. La promozione della salute a livello regionale viene  sviluppata
negli  enti  del  Servizio  sanitario  regionale  attraverso   figure
professionali dedicate e adeguatamente formate.