Art. 31 Organizzazione nelle reti per l'assistenza 1. In relazione a quanto disposto all'articolo 30 e dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 27/2018, ciascun ente del Servizio sanitario regionale, anche per sviluppare la valorizzazione e la responsabilizzazione professionale, organizza: a) le attivita' del presidio ospedaliero favorendo la collaborazione dell'equipe multidisciplinare; b) le attivita' delle professioni sanitarie favorendone il raggruppamento in aree per l'assistenza. 2. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere definiti indirizzi operativi per perseguire l'uniformita' dell'organizzazione delle attivita' di cui al comma 1.