Art. 35 
 
          Ruolo delle universita' e degli enti scientifici 
 
  1. La Regione e le Universita' degli studi di Trieste  e  di  Udine
collaborano per garantire un miglioramento continuo  nelle  forme  di
assistenza alla popolazione e, a tal fine,  individuano  obiettivi  e
risorse per: 
    a) formazione di base, specialistica e continua post-lauream  del
personale del Servizio sanitario regionale; 
    b) ricerca clinica,  traslazionale,  di  base,  epidemiologica  e
organizzativa, anche individuando tematiche e risorse per lo sviluppo
di settori di comune interesse; 
    c) attivita' assistenziali da garantire e sviluppare nel rispetto
delle esigenze del Servizio  sanitario  regionale  e  delle  funzioni
universitarie di  didattica  e  ricerca,  anche  adottando  specifici
modelli organizzativi innovativi; 
    d) promozione dell'innovazione in una prospettiva  internazionale
finalizzata a favorire il miglioramento della salute  e  la  crescita
sociale ed economica dell'intera comunita' regionale. 
  2. Le risorse per la realizzazione delle attivita' di cui al  comma
1, lettera b), sono concesse ai sensi dell'articolo 8, commi 24 e 25,
della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio
2015). 
  3. La Regione per le finalita' di cui al comma 1 favorisce forme di
collaborazione  con  la  Scuola  internazionale  superiore  di  studi
avanzati (SISSA)  di  Trieste  e  con  enti  scientifici  di  ricerca
operanti sul territorio regionale.