Art. 38 Valorizzazione del personale 1. La Regione definisce gli indirizzi per la formazione, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle risorse umane, per migliorare la professionalita' a beneficio della qualita' e dell'eccellenza dei servizi assistenziali assicurati sul territorio regionale. 2. In relazione a quanto stabilito al comma 1 e nell'ambito di quanto previsto all'articolo 4, comma 4, lettera c), punto 3), della legge regionale n. 27/2018, le iniziative di formazione e valorizzazione garantiscono l'acquisizione e lo sviluppo di competenze per i diversi livelli di assistenza e per le relative aree di attivita', anche favorendo percorsi formativi orientati alla cura della persona e della cronicita', per realizzare omogeneita' formativa indispensabile a mantenere livelli uniformi di assistenza sul territorio regionale. 3. La Regione, per effetto della trasformazione demografica e dei correlati cambiamenti delle condizioni e dei bisogni di salute della popolazione nonche' del generale quadro epidemiologico, promuove la diffusione di modelli organizzativi per la valorizzazione delle professioni operanti nell'ambito del Servizio sanitario regionale ai sensi della legge regionale 16 maggio 2007, n. 10 (Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonche' in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali). 4. Nel perseguire le finalita' di cui alla presente legge anche elevando gli standard di welfare, in particolare di welfare generativo, gli enti del Servizio sanitario regionale e gli altri soggetti pubblici coinvolti nel sistema di assistenza promuovono iniziative di welfare aziendale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali applicati. 5. Le organizzazioni sindacali e le rappresentanze dei cittadini sono una leva strategica al fine della promozione del cambiamento e del conseguimento delle finalita' di cui alla presente legge. 6. Al fine di non disperdere il patrimonio di professionalita' presente presso il personale dipendente degli enti del Servizio sanitario regionale, gli stessi promuovono iniziative di lavoro agile secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e contrattuale. 7. La Regione, al fine di addivenire a una progressiva omogeneita' regionale, favorisce forme di confronto e contrattazione sovra aziendale presso l'Azienda regionale di coordinamento per la salute su specifiche materie e secondo quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni nazionali e contrattuali. 8. Presso l'Azienda regionale di coordinamento per la salute possono essere costituite reti professionali tecnico-amministrative e dei servizi delle professioni sanitarie, con il compito di favorire l'adozione di procedure di qualita' condivise su singoli temi, al fine di perseguire l'uniformita' regionale e favorire adeguate forme di scambio di esperienze e di adozione comune delle migliori pratiche. 9. Gli enti del Servizio sanitario regionale orientano la gestione delle risorse umane a modelli di qualita' anche secondo i migliori standard internazionali.