Art. 4 
 
              Integrazione e assistenza sociosanitaria 
 
  1. Il sistema regionale dei servizi sanitari e quello  dei  servizi
sociali concorrono congiuntamente, in forma strutturata, a  garantire
la risposta appropriata ai bisogni complessi di salute della persona,
con superamento del  modello  di  interazione  basato  sull'esercizio
separato  delle  proprie  competenze  nell'ambito  delle   rispettive
organizzazioni, nel riconoscimento  dell'integrazione  sociosanitaria
quale formula  organizzativa  di  produzione  unitaria  di  salute  e
benessere. 
  2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3-septies del  decreto
legislativo n. 502/1992 e in coerenza con la  disciplina  statale  in
materia di livelli essenziali di assistenza di cui  al  capo  IV  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  12  gennaio  2017
(Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di
cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  502),  il  sistema  regionale  dell'offerta  assistenziale
sociosanitaria e' riqualificato secondo i principi e le  disposizioni
del presente capo. 
  3. La Regione  garantisce  percorsi  assistenziali  integrati  alle
persone con bisogni complessi attraverso l'erogazione di  prestazioni
sanitarie, sociosanitarie e sociali per  migliorare  o  mantenere  il
proprio stato di salute, con riguardo alle aree relative  ai  minori,
alle donne, alle coppie, alle  famiglie,  nonche'  alle  persone  non
autosufficienti e in condizione di fragilita', con patologie in  atto
o  esiti  delle  stesse,  alle  persone  affette  da  patologie   con
indicazione di cure palliative,  alle  persone  con  disabilita',  ai
minori con disturbo in ambito neuropsichiatrico e del  neurosviluppo,
alle persone con disturbo  mentale  e  alle  persone  con  dipendenza
patologica. 
  4. Per le finalita' di cui  al  comma  3  la  Regione  sostiene  la
creazione di ambienti sostenibili e resilienti. 
  5. Le attivita' per l'assistenza sociosanitaria sono definite,  per
un percorso di graduale attuazione, preferibilmente nell'ambito delle
linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale di cui
all'articolo 50. 
  6. I percorsi assistenziali integrati sono orientati all'inclusione
sociale al fine di garantire, su base di  uguaglianza,  la  piena  ed
effettiva partecipazione nella societa'  delle  persone  con  bisogni
complessi. 
  7. Ai fini del comma 6, i  percorsi  assistenziali  integrati  sono
prioritariamente realizzati  nei  contesti  naturali  di  vita  delle
persone sulla base di progetti personalizzati che, nel rispetto della
liberta' di scelta della persona e dell'orientamento della famiglia e
della rete di supporto familiare,  valorizzano  le  dimensioni  della
domiciliarita' e dell'abitare  inclusivo,  anche  per  contenere  gli
esiti di istituzionalizzazione e di residenzialita' in struttura. 
  8.   Il   fabbisogno   regionale   di    strutture    residenziali,
semiresidenziali e di altre modalita' di erogazione  dei  servizi  e'
determinato per categorie di destinatari  in  relazione  ai  percorsi
assistenziali integrati. 
  9. Al fine di garantire il massimo grado di personalizzazione della
risposta  ai  bisogni  della  persona   e   all'inclusione   sociale,
l'organizzazione  dei  servizi  dedicati  e'  riorientata,  entro   i
percorsi assistenziali  integrati,  verso  modelli  che  integrano  i
determinanti di salute e  benessere.  Detti  modelli  valorizzano  la
natura relazionale, abilitante e  capacitante  dell'assistenza  e,  a
tale fine, attivano, nella  rete  di  cura  e  sostegno,  le  risorse
familiari, solidali e comunitarie locali,  con  particolare  riguardo
alle  realta'  del  Terzo  settore,  quali  fattori   produttivi   di
mantenimento e sviluppo della salute.