Art. 45 Soggetti della programmazione 1. L'attivita' di programmazione e' svolta dalla Regione, dagli enti del Servizio sanitario regionale e dagli enti locali. 2. Partecipano all'attivita' di programmazione, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, i soggetti di cui all'articolo 42, comma 2.