Art. 46 
 
Partecipazione degli enti locali all'attivita'  di  pianificazione  e
                           programmazione 
 
  1. Gli enti locali partecipano all'attivita'  di  pianificazione  e
programmazione in campo sanitario e sociosanitario attraverso: 
    a) il Consiglio delle autonomie locali ai sensi  dell'articolo  9
della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio
delle  autonomie  locali  del  Friuli-Venezia  Giulia,  modifiche  ed
integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia  di  riordino
del sistema Regione-autonomie locali e altre norme urgenti in materia
di autonomie locali), a livello regionale; 
    b) la Conferenza dei sindaci ai sensi dell'articolo 7 della legge
regionale n. 27/2018, a livello aziendale; 
    c) l'assemblea dei sindaci del servizio  sociale  dei  comuni  ai
sensi dell'articolo 20 della legge regionale n. 6/2006, a livello  di
distretto-ambito. 
  2. Alle sedute della Conferenza dei sindaci  e  dell'assemblea  dei
sindaci del servizio sociale dei comuni puo' partecipare il direttore
del distretto del territorio di relativa competenza.