Art. 54 
 
                           Atto aziendale 
 
  1. Ai fini  dell'approvazione,  entro  il  30  aprile  2020,  della
deliberazione della Giunta regionale di cui dall'articolo  15,  comma
6, per l'assistenza distrettuale, di cui all'articolo  17,  comma  6,
per l'assistenza alla persona con dipendenze e con disturbi  mentali,
di cui all'articolo 23, comma 1,  per  la  prevenzione  collettiva  e
sanita' pubblica, e di cui all'articolo 26, comma 3,  e  all'articolo
29,  comma  2,  per  l'assistenza   ospedaliera,   e   in   relazione
all'approvazione dei relativi atti aziendali, gli enti  del  Servizio
sanitario regionale,  entro  il  29  febbraio  2020  propongono  alla
Regione e all'Azienda regionale di coordinamento  per  la  salute  la
collocazione delle relative funzioni e attivita' per l'organizzazione
dell'assistenza. 
  2. Per gli effetti di  cui  al  comma  1,  l'Azienda  regionale  di
coordinamento per la salute, entro il 31  marzo  2020,  esprime  alla
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita' un  parere
di coerenza  funzionale  in  relazione  alla  pianificazione  e  alla
programmazione regionali. 
  3. L'approvazione delle deliberazioni di cui  al  comma  1  avviene
previa informativa alla Commissione consiliare competente. 
  4. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 15, comma  2,  per
le attivita' di assistenza distrettuale, dall'articolo 17,  comma  1,
per l'assistenza alla persona con dipendenze e con disturbi  mentali,
dall'articolo 23, comma 2, per le attivita' di prevenzione collettiva
e sanita'  pubblica,  nonche'  dall'articolo  26,  comma  2,  per  le
attivita' di assistenza ospedaliera, e in coerenza a quanto stabilito
ai sensi del comma 1, gli  enti  del  Servizio  sanitario  regionale,
entro il 31 maggio 2020, trasmettono alla Direzione centrale  salute,
politiche  sociali  e  disabilita'   e   all'Azienda   regionale   di
coordinamento per la salute la proposta di atto aziendale recante  la
relativa disciplina di organizzazione e di funzionamento. 
  5. La complessita' delle strutture  aziendali,  in  relazione  alle
attivita' da garantire, e' stabilita da ciascun direttore generale. 
  6. L'Azienda  regionale  di  coordinamento  per  la  salute,  entro
quindici giorni dal ricevimento della proposta di  cui  al  comma  4,
propone eventuali interventi correttivi  ed  esprime  alla  Direzione
centrale  salute,  politiche  sociali  e  disabilita'  il  parere  di
compatibilita',  anche  economico  finanziaria,  in  relazione   alla
pianificazione e alla programmazione regionali. 
  7. La Direzione centrale salute, politiche sociali  e  disabilita',
acquisito il parere di compatibilita' di cui  al  comma  6,  rilascia
all'ente il nulla osta per l'adozione o la modifica del relativo atto
aziendale.