Art. 56 
 
   Sostituzione dell'articolo 43 della legge regionale n. 26/2015 
 
  1. L'articolo 43 della legge regionale n. 26/2015 e' sostituito dal
seguente: 
    «Art. 43 (Processo di controllo). - 1. Il processo  di  controllo
della  gestione  degli  enti  del  Servizio  sanitario  regionale  si
articola in: 
      a) controllo trimestrale di cui all'articolo 44; 
      b) controllo annuale. 
  2. Gli obiettivi di performance degli enti del  Servizio  sanitario
regionale sono monitorati dall'Azienda regionale di coordinamento per
la salute di cui all'articolo 3 della  legge  regionale  17  dicembre
2018, n. 27  (Assetto  istituzionale  e  organizzativo  del  Servizio
sanitario regionale), e detti enti  possono  presentare  proposte  di
modifica in sede di rendicontazione trimestrale. 
  3. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute fornisce agli
enti del Servizio sanitario regionale indicazioni operative  ai  fini
del controllo di cui al comma 1. 
  4. Il processo di controllo della gestione  dell'Azienda  regionale
di coordinamento per la salute di cui al comma 1 e' effettuato  dalla
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita'.».