Art. 57 
 
   Sostituzione dell'articolo 44 della legge regionale n. 26/2015 
 
  1. L'articolo 44 della legge regionale n. 26/2015 e' sostituito dal
seguente: 
    «Art.  44  (Controllo  trimestrale  della  gestione).  -  1.   Il
direttore generale  e'  responsabile  del  risultato  della  gestione
aziendale e  ad  esso  competono,  in  particolare,  i  poteri  e  le
attivita' di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo  n.
502/1992. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il  direttore  generale  valuta,  con
periodicita' almeno trimestrale l'andamento dei costi  rispetto  agli
obiettivi di budget. 
  3. Il direttore  generale  approva  e  trasmette  con  immediatezza
all'Azienda  regionale  di  coordinamento  per  la  salute  i  report
trimestrali rispettivamente entro il 31 maggio, il 31 luglio e il  31
ottobre. 
  4. L'Azienda regionale di coordinamento per la  salute  utilizza  i
rendiconti di cui al  comma  3  al  fine  del  progressivo  controllo
sull'andamento degli enti del Servizio sanitario  regionale  rispetto
al piano attuativo di cui all'articolo 32 e  produce  trimestralmente
alla Direzione centrale salute, politiche sociali  e  disabilita'  un
rapporto complessivo  del  Servizio  sanitario  regionale,  anche  in
relazione agli investimenti. 
  5. La Giunta regionale approva, definendo gli eventuali  interventi
correttivi per l'anno in corso, il  primo,  il  secondo  e  il  terzo
rendiconto trimestrale degli enti del Servizio sanitario regionale.».