Art. 59 
 
    Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale n. 6/2006 
 
  1. L'articolo 23 della legge regionale n. 6/2006 e' sostituito  dal
seguente: 
    «Art.  23  (Piano  regionale  degli  interventi  e  dei   servizi
sociali). - 1. Il Piano regionale  degli  interventi  e  dei  servizi
sociali, di seguito  denominato  Piano  sociale  regionale,  promuove
azioni volte a garantire la qualita' della vita,  pari  opportunita',
non discriminazione e diritti di cittadinanza e  definisce  politiche
integrate  per  la  prevenzione,  riduzione  ed  eliminazione   delle
condizioni  di  bisogno  e  di  disagio,  nonche'  per  il  contrasto
dell'istituzionalizzazione. 
  2. Il Piano sociale regionale e' coordinato con  la  programmazione
regionale in materia sanitaria, sociosanitaria, educativa, formativa,
del lavoro, culturale,  abitativa  e  dei  trasporti  e  nelle  altre
materie  afferenti  alle  politiche  sociali  ed  e'  predisposto  in
conformita' ai principi di sussidiarieta' e adeguatezza,  secondo  il
metodo della concertazione. 
  3. Il Piano sociale regionale, tenuto conto delle politiche di  cui
al titolo III, capo I, indica in particolare: 
    a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, i fattori di
rischio sociale da contrastare e i relativi indicatori di verifica; 
    b) le aree e le azioni  prioritarie  di  intervento,  nonche'  le
tipologie dei servizi, degli interventi e delle prestazioni; 
    c) i livelli essenziali delle prestazioni  sociali  da  garantire
sul territorio  regionale  e  le  condizioni  di  esigibilita'  delle
medesime; 
    d) le modalita' di finanziamento del sistema integrato; 
    e) le esigenze e gli interventi relativi alla formazione di  base
e alla formazione permanente  del  personale,  da  realizzarsi  anche
tramite  attivita'  formative  rivolte  congiuntamente  al  personale
appartenente al settore sanitario e al settore sociale; 
    f) i criteri per la sperimentazione di servizi e interventi volti
a  rispondere  a  nuovi  bisogni  sociali  e  a  introdurre   modelli
organizzativi e gestionali innovativi; 
    g) i criteri  generali  per  l'accreditamento  dei  soggetti  che
concorrono alla realizzazione e gestione del sistema integrato; 
    h) i criteri e le modalita' per la  predisposizione  della  Carta
dei diritti e dei servizi sociali di cui all'articolo 28; 
    i) i criteri e le modalita' per la predisposizione di  interventi
e progetti integrati nelle materie di cui al comma 2; 
    j) il fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali per
le diverse tipologie di utenza. 
  4. Il Piano  sociale  regionale  ha  durata  triennale  e  conserva
efficacia sino all'approvazione di quello  successivo.  E'  approvato
dalla Giunta regionale, previo parere del consiglio  delle  autonomie
locali e previo parere della competente Commissione  consiliare,  che
si esprime entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta,
trascorsi i quali si prescinde dallo stesso. 
  5. La rilevazione delle condizioni di bisogno di  cui  al  comma  1
viene  effettuata  mediante  l'utilizzo  di  indicatori  omogenei  ai
settori  sanitario  e  socioassistenziale,  definiti   dalla   Giunta
regionale.».