Art. 63 
 
      Autorizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie 
 
  1. L'autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie  e
sociosanitarie, pubbliche e private, e' rilasciata dal comune in  cui
ha sede la struttura,  nell'esercizio  delle  proprie  competenze  in
materia edilizia ai sensi della normativa vigente. 
  2. Il comune, nell'esercizio delle sue competenze, acquisisce dalla
Regione, Direzione centrale  competente  in  materia,  il  preventivo
parere di compatibilita' del progetto con il  complessivo  fabbisogno
regionale  e  con  la  localizzazione  territoriale  delle  strutture
presenti in ambito regionale. 
  3. Le modalita' e gli ambiti  di  applicazione  della  verifica  di
compatibilita', con individuazione delle tipologie di strutture o dei
settori di attivita', sono stabiliti con deliberazione  della  Giunta
regionale. 
  4.  L'autorizzazione  all'esercizio  delle  strutture  sanitarie  e
sociosanitarie  pubbliche  e  quella  delle  strutture  private  sono
rilasciate,  rispettivamente,  dalla  Regione,   Direzione   centrale
competente in materia, e dall'ente del Servizio  sanitario  regionale
territorialmente competente, sulla base della verifica di conformita'
ai requisiti prescritti. 
  5.  Fatte  salve  quelle  gia'  rilasciate,  l'autorizzazione   per
l'esercizio  delle  attivita'  delle  strutture  sociosanitarie   non
gestite direttamente dall'ente del Servizio  sanitario  regionale  e'
rilasciata dallo stesso. 
  6. Con regolamento, da adottarsi entro dodici mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti: 
    a) i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi specifici
per le diverse tipologie di strutture sanitarie e sociosanitarie; 
    b)  la  procedura  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  alla
realizzazione  delle   strutture   sanitarie   e   sociosanitarie   e
all'esercizio delle relative attivita'. 
  7.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  6,   nelle   more
dell'adozione del regolamento, trovano applicazione i requisiti e  le
procedure stabiliti con i provvedimenti  adottati  sulla  base  della
previgente normativa. 
  8. Il rilascio delle  autorizzazioni  per  la  realizzazione  delle
strutture e per l'esercizio delle attivita' non determina,  in  alcun
modo, l'accreditamento delle strutture e la sussistenza degli accordi
contrattuali.