Allegato 
 
Regolamento per la concessione dei  contributi  di  cui  all'art.  4,
  comma 53 della legge regionale 6 agosto 2019, n.  13  (Assestamento
  del bilancio per gli anni 2019-2021  ai  sensi  dell'art.  6  della
  legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) a favore dei  comuni,  per
  l'acquisto di aree e immobili da destinare a parchi tematici. 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalita'  di
assegnazione, di concessione e di erogazione a favore dei comuni, dei
contributi di cui all'art. 4, comma 51 della legge regionale 6 agosto
2019, n. 13 (Assestamento del bilancio  per  gli  anni  2019-2021  ai
sensi dell'art. 6 della legge regionale  10  novembre  2015,  n.  26)
nonche' le modalita' di rendicontazione della spesa. 
    2. I contributi di cui al comma 1 sono  finalizzati  all'acquisto
di aree e di immobili, da destinare  alla  realizzazione  dei  parchi
tematici che saranno costituiti con le modalita'  indicate  dall'art.
4, comma 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n.  29  (legge  di
stabilita' 2019). 
    3. I parchi tematici di cui al comma 2 saranno  finalizzati  alla
diffusione e alla formazione alla cultura d'impresa verde, innovativa
e  sostenibile  e  saranno  luoghi  in  cui  conoscenze,  competenze,
esperienze  e  ricerca,  di  elevato  profilo,   verranno   messe   a
disposizione delle imprese, delle associazioni  di  categoria  e  dei
professionisti nonche' di altri organismi,  operanti  sul  territorio
regionale, che intendono affrontare un percorso  di  innovazione  dei
processi industriali, di sviluppo di tecnologie pulite,  di  utilizzo
piu' efficiente delle risorse, di risparmio energetico, anche in  una
prospettiva di transizione verso un'economia circolare quale elemento
di impulso della competitivita'; i parchi tematici saranno, altresi',
luoghi  di  educazione  e  di   sensibilizzazione   sulle   tematiche
ambientali e sul  risparmio  energetico  anche  nei  confronti  degli
studenti e dei cittadini in generale. 
 
                               Art. 2. 
                       Interventi finanziabili 
 
    1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 sono  finanziabili  gli
interventi di acquisto che interessano le aree  e  gli  immobili,  da
destinare  alla  realizzazione  dei  parchi  tematici,   di   seguito
indicati: 
      a) terreno edificabile con edifici preesistenti da demolire; 
      b) terreno edificabile privo di edifici preesistenti; 
      c) edificio o complesso  di  edifici  insistenti  sul  medesimo
lotto di terreno, da recuperare; 
      d) edificio o complesso  di  edifici  insistenti  sul  medesimo
lotto di terreno, gia' oggetto di un intervento di recupero; 
      e) edificio o complesso  di  edifici  insistenti  sul  medesimo
lotto di terreno, al grezzo; 
      f) edificio o complesso  di  edifici  insistenti  sul  medesimo
lotto di terreno, di nuova costruzione. 
 
                               Art. 3. 
              Presentazione della domanda di contributo 
 
    1. La domanda di contributo e'  presentata  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore  del  presente  regolamento,  tramite
posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente  in
materia di ambiente, utilizzando il modello di cui all'allegato A  al
presente regolamento  e  disponibile  sul  sito  istituzionale  della
regione. 
    2. La domanda di cui al comma 1,  sottoscritta  digitalmente  dal
soggetto competente in base all'ordinamento del  comune  richiedente,
e' corredata dalla seguente documentazione: 
      a)  la  scheda  tecnica  di  cui  all'allegato  B  al  presente
regolamento,  relativa  all'intervento   di   acquisto   sottoscritta
digitalmente dal soggetto  competente  in  base  all'ordinamento  del
comune richiedente; 
      b) relazione illustrativa recante la corografia in scala 1:5000
recante la localizzazione del terreno o dell'edificio o del complesso
di edifici, oggetto dell'intervento di acquisto; 
      c) la perizia di stima del valore del terreno, o  dell'edificio
o del complesso di edifici, sottoscritta  digitalmente  dal  soggetto
competente in base all'ordinamento del comune richiedente; 
      d) indicazione  dell'ammontare  delle  spese  notarili  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b). 
 
                               Art. 4. 
               Istruttoria delle domande di contributo 
 
    1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la  sussistenza  dei
presupposti di fatto  e  di  diritto  per  l'accesso  al  contributo,
nonche' la completezza della relativa domanda e richiede le eventuali
integrazioni fissando, per l'incombente, un termine, non superiore  a
quindici giorni. 
    2. Nel  caso  in  cui  la  domanda  di  contributo  sia  ritenuta
inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del  comma  1  non
siano pervenute  entro  il  termine  indicato,  il  responsabile  del
procedimento dispone il rigetto della stessa,  dandone  comunicazione
al comune richiedente. 
 
                               Art. 5. 
                   Spese ammissibili a contributo 
 
    1. Sono ammissibili a contributo: 
      a) le spese per l'intervento di acquisto di cui all'art. 2; 
      b) le spese notarili; 
      c) l'IVA qualora costituisca un costo per il comune. 
    2. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo, le spese di  cui  al
comma 1  devono  essere  sostenute  successivamente  alla   data   di
presentazione della domanda. 
 
                               Art. 6. 
                     Assegnazione del contributo 
 
    1. Il contributo e' assegnato nella misura del 90 per cento della
spesa riconosciuta  ammissibile  con  il  procedimento  valutativo  a
graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale legge  regionale
20  marzo  2000,  n.  7  (testo  unico  delle  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso),  nei  limiti
delle disponibilita' finanziarie previste dalla  legge  per  ciascuno
degli anni dal  2019  al  2021,  attribuite  secondo  l'ordine  della
graduatoria. 
    2. La graduatoria delle domande di contributo e' formata in  base
al  punteggio  totale  risultante   dall'applicazione   dei   criteri
riportati  nella  tabella  di  cui   all'allegato   C   al   presente
regolamento,  concernenti  tipologia,   superficie,   localizzazione,
rilevanza sotto il profilo della tutela paesaggistica dei  terreni  e
degli edifici. 
 
                               Art. 7. 
                     Concessione del contributo 
 
    1. Fermo restando l'importo ammesso a contributo ai  sensi  degli
articoli 5 e  6,  il  contributo  e'  concesso  a  fronte  del  costo
complessivo dell'intervento di acquisto e non  per  singole  voci  di
spesa. 
    2. Il procedimento di  concessione  del  contributo  e'  concluso
entro sessanta giorni dalla scadenza  del  termine  di  presentazione
delle domande di contributo. 
    3. Con il provvedimento di concessione del contributo e'  fissato
il termine per  l'esecuzione  dell'intervento  di  acquisto,  nonche'
quello per la presentazione della documentazione  di  rendicontazione
della spesa che non puo' essere superiore di dodici  mesi  decorrenti
dal citato termine assegnato per l'acquisto. 
    4. La concessione del contributo e'  disposta  sulla  base  della
dichiarazione di accettazione del contributo nella misura assegnata e
di avvenuta assunzione, a carico del bilancio del comune, della spesa
necessaria  per  la   realizzazione   dell'intervento   di   acquisto
sottoscritta   digitalmente   dal   soggetto   competente   in   base
all'ordinamento del  comune  richiedente  e  presentata,  a  pena  di
decadenza,  entro  il  termine   assegnato   dal   responsabile   del
procedimento. 
    5. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile
a causa dell'insufficienza delle risorse stanziate, e'  finanziata  a
condizione che il comune richiedente presenti, a pena  di  decadenza,
entro il termine assegnato dal  responsabile  del  procedimento,  una
dichiarazione di accettazione del contributo nella misura  ridotta  e
di assunzione della spesa eccedente,  sottoscritta  digitalmente  dal
soggetto competente in base all'ordinamento del comune richiedente. 
 
                               Art. 8. 
                      Erogazione del contributo 
 
    1. Il contributo e' erogato, su richiesta del comune, nei  limiti
delle risorse impegnate. 
 
                               Art. 9. 
                     Rendicontazione della spesa 
 
    1. Entro il  termine  fissato  nel  decreto  di  concessione  del
contributo, il comune presenta alla Direzione centrale competente  in
materia di ambiente, la dichiarazione di cui  all'art.  42,  comma  1
della legge  regionale  n.  7/2000,  con  l'indicazione  della  spesa
sostenuta e il provvedimento comunale di  destinazione  dell'immobile
alle finalita' di cui all'articolo 1. 
    2. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione  della
documentazione relativa alla rendicontazione, la  Direzione  centrale
competente  in  materia  di  ambiente  emette  il  provvedimento   di
determinazione definitiva del contributo. 
    3. Ai sensi dell'art. 32 della  legge  regionale  n.  7/2000,  il
comune beneficiario del  contributo  ha  l'obbligo  di  mantenere  la
destinazione dell'immobile per la durata di cinque  anni  dalla  data
del provvedimento comunale di destinazione dell'immobile  di  cui  al
comma 1. 
 
                              Art. 10. 
                             Modulistica 
 
    1.  Alle  eventuali  modifiche  del  modello  della  domanda   di
contributo  di  cui  all'allegato  A  si  provvede  con  decreto  del
direttore centrale competente in materia di ambiente. 
 
                              Art. 11. 
                               Rinvii 
 
    1.  Per  quanto   non   espressamente   previsto   dal   presente
regolamento,  trovano  applicazione  le  disposizioni   della   legge
regionale n. 7/2000. 
    2. Il rinvio  a  leggi  contenuto  nel  presente  regolamento  si
intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle
modifiche  ed  integrazioni  intervenute  successivamente  alla  loro
emanazione. 
 
                              Art. 12. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
(Omissis). 
 
                                        Visto, il Presidente: Fedriga