Allegato Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 53 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) a favore dei comuni, per l'acquisto di aree e immobili da destinare a parchi tematici. (Omissis). Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalita' di assegnazione, di concessione e di erogazione a favore dei comuni, dei contributi di cui all'art. 4, comma 51 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) nonche' le modalita' di rendicontazione della spesa. 2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati all'acquisto di aree e di immobili, da destinare alla realizzazione dei parchi tematici che saranno costituiti con le modalita' indicate dall'art. 4, comma 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilita' 2019). 3. I parchi tematici di cui al comma 2 saranno finalizzati alla diffusione e alla formazione alla cultura d'impresa verde, innovativa e sostenibile e saranno luoghi in cui conoscenze, competenze, esperienze e ricerca, di elevato profilo, verranno messe a disposizione delle imprese, delle associazioni di categoria e dei professionisti nonche' di altri organismi, operanti sul territorio regionale, che intendono affrontare un percorso di innovazione dei processi industriali, di sviluppo di tecnologie pulite, di utilizzo piu' efficiente delle risorse, di risparmio energetico, anche in una prospettiva di transizione verso un'economia circolare quale elemento di impulso della competitivita'; i parchi tematici saranno, altresi', luoghi di educazione e di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sul risparmio energetico anche nei confronti degli studenti e dei cittadini in generale. Art. 2. Interventi finanziabili 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 sono finanziabili gli interventi di acquisto che interessano le aree e gli immobili, da destinare alla realizzazione dei parchi tematici, di seguito indicati: a) terreno edificabile con edifici preesistenti da demolire; b) terreno edificabile privo di edifici preesistenti; c) edificio o complesso di edifici insistenti sul medesimo lotto di terreno, da recuperare; d) edificio o complesso di edifici insistenti sul medesimo lotto di terreno, gia' oggetto di un intervento di recupero; e) edificio o complesso di edifici insistenti sul medesimo lotto di terreno, al grezzo; f) edificio o complesso di edifici insistenti sul medesimo lotto di terreno, di nuova costruzione. Art. 3. Presentazione della domanda di contributo 1. La domanda di contributo e' presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tramite posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, utilizzando il modello di cui all'allegato A al presente regolamento e disponibile sul sito istituzionale della regione. 2. La domanda di cui al comma 1, sottoscritta digitalmente dal soggetto competente in base all'ordinamento del comune richiedente, e' corredata dalla seguente documentazione: a) la scheda tecnica di cui all'allegato B al presente regolamento, relativa all'intervento di acquisto sottoscritta digitalmente dal soggetto competente in base all'ordinamento del comune richiedente; b) relazione illustrativa recante la corografia in scala 1:5000 recante la localizzazione del terreno o dell'edificio o del complesso di edifici, oggetto dell'intervento di acquisto; c) la perizia di stima del valore del terreno, o dell'edificio o del complesso di edifici, sottoscritta digitalmente dal soggetto competente in base all'ordinamento del comune richiedente; d) indicazione dell'ammontare delle spese notarili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). Art. 4. Istruttoria delle domande di contributo 1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo, nonche' la completezza della relativa domanda e richiede le eventuali integrazioni fissando, per l'incombente, un termine, non superiore a quindici giorni. 2. Nel caso in cui la domanda di contributo sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 1 non siano pervenute entro il termine indicato, il responsabile del procedimento dispone il rigetto della stessa, dandone comunicazione al comune richiedente. Art. 5. Spese ammissibili a contributo 1. Sono ammissibili a contributo: a) le spese per l'intervento di acquisto di cui all'art. 2; b) le spese notarili; c) l'IVA qualora costituisca un costo per il comune. 2. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo, le spese di cui al comma 1 devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. Art. 6. Assegnazione del contributo 1. Il contributo e' assegnato nella misura del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, attribuite secondo l'ordine della graduatoria. 2. La graduatoria delle domande di contributo e' formata in base al punteggio totale risultante dall'applicazione dei criteri riportati nella tabella di cui all'allegato C al presente regolamento, concernenti tipologia, superficie, localizzazione, rilevanza sotto il profilo della tutela paesaggistica dei terreni e degli edifici. Art. 7. Concessione del contributo 1. Fermo restando l'importo ammesso a contributo ai sensi degli articoli 5 e 6, il contributo e' concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento di acquisto e non per singole voci di spesa. 2. Il procedimento di concessione del contributo e' concluso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo. 3. Con il provvedimento di concessione del contributo e' fissato il termine per l'esecuzione dell'intervento di acquisto, nonche' quello per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa che non puo' essere superiore di dodici mesi decorrenti dal citato termine assegnato per l'acquisto. 4. La concessione del contributo e' disposta sulla base della dichiarazione di accettazione del contributo nella misura assegnata e di avvenuta assunzione, a carico del bilancio del comune, della spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento di acquisto sottoscritta digitalmente dal soggetto competente in base all'ordinamento del comune richiedente e presentata, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento. 5. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficienza delle risorse stanziate, e' finanziata a condizione che il comune richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente, sottoscritta digitalmente dal soggetto competente in base all'ordinamento del comune richiedente. Art. 8. Erogazione del contributo 1. Il contributo e' erogato, su richiesta del comune, nei limiti delle risorse impegnate. Art. 9. Rendicontazione della spesa 1. Entro il termine fissato nel decreto di concessione del contributo, il comune presenta alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 1 della legge regionale n. 7/2000, con l'indicazione della spesa sostenuta e il provvedimento comunale di destinazione dell'immobile alle finalita' di cui all'articolo 1. 2. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione, la Direzione centrale competente in materia di ambiente emette il provvedimento di determinazione definitiva del contributo. 3. Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 7/2000, il comune beneficiario del contributo ha l'obbligo di mantenere la destinazione dell'immobile per la durata di cinque anni dalla data del provvedimento comunale di destinazione dell'immobile di cui al comma 1. Art. 10. Modulistica 1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A si provvede con decreto del direttore centrale competente in materia di ambiente. Art. 11. Rinvii 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 7/2000. 2. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 12. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il Presidente: Fedriga