(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 13 novembre 2019) IL PRESIDENTE Visto l'art. 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019), il quale prevede che: a) al fine di incentivare lo sviluppo di iniziative di start-up imprenditoriale sul territorio regionale, e' autorizzata la costituzione del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative, di seguito denominato «Fondo di garanzia per il venture capital», nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese); b) le dotazioni del Fondo di garanzia per il venture capital sono destinate all'attivazione di garanzie a condizioni agevolate a favore delle start up innovative, aventi sede operativa nel territorio regionale, in relazione ad operazioni di partecipazione nel capitale sociale da parte di investitori operanti nel mercato dell'equity; c) la disciplina per la concessione delle agevolazioni e' stabilita con regolamento nel rispetto della pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato; Visto l'art. 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede la definizione della 'start-up innovativa' e ne stabilisce i requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, il quale: a) all'art. 2, punto 67), stabilisce che per 'garanzia' si intende l'impegno scritto ad assumersi la responsabilita' totale o parziale delle operazioni di un terzo consistenti, tra l'altro in «strumenti di quasi-equity» cioe', ai sensi del precedente punto 66), «investimenti strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e, in alcuni casi, convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity)»; b) all'art. 22 disciplina gli 'aiuti alle imprese in fase di avviamento' (start-up) e, in particolare, al paragrafo 3, lettera b), prevede che tali aiuti possono essere erogati sotto forma di garanzie con premi non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni, una copertura non superiore all'80% e un importo massimo garantito di 1,5 milioni di euro, o di 2,25 milioni di euro per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea del medesimo trattato; per le garanzie di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi garantiti possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva della garanzia; per le garanzie di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo garantito e' lo stesso delle garanzie di durata quinquennale; Visto altresi' l'art. 2, punto 80), del regolamento (UE) n. 651/2014, che prevede la definizione di 'impresa innovativa' e ne stabilisce i requisiti; Visto l'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, che prevede la definizione di PMI (microimpresa, piccola impresa e media impresa) e stabilisce i requisiti che determinano le diverse categorie di imprese; Visto il testo del «Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative», e ritenuto di emanarlo; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso); Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Su conforme deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 1772; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione. FEDRIGA