(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 13 novembre 2019) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 2, comma 24, della legge regionale 28  dicembre  2018,
n. 29 (Legge di stabilita' 2019), il quale prevede che: 
    a) al fine di incentivare lo sviluppo di iniziative  di  start-up
imprenditoriale  sul  territorio   regionale,   e'   autorizzata   la
costituzione del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti  di
venture capital nelle start  up  innovative,  di  seguito  denominato
«Fondo di garanzia per il venture capital», nell'ambito del Fondo  di
rotazione per iniziative economiche  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2012, n.  2  (Norme  in
materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese); 
    b) le dotazioni del Fondo di garanzia per il venture capital sono
destinate all'attivazione di garanzie a condizioni agevolate a favore
delle start up  innovative,  aventi  sede  operativa  nel  territorio
regionale, in relazione ad operazioni di partecipazione nel  capitale
sociale da parte di investitori operanti nel mercato dell'equity; 
    c)  la  disciplina  per  la  concessione  delle  agevolazioni  e'
stabilita con regolamento nel  rispetto  della  pertinente  normativa
europea in materia di aiuti di Stato; 
  Visto l'art. 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del  Paese)  convertito  in
legge 17 dicembre 2012, n. 221,  che  prevede  la  definizione  della
'start-up innovativa' e ne stabilisce i  requisiti  per  l'iscrizione
nella sezione speciale del registro delle imprese; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato, il quale: 
    a) all'art. 2,  punto  67),  stabilisce  che  per  'garanzia'  si
intende l'impegno scritto ad assumersi la  responsabilita'  totale  o
parziale delle operazioni di un terzo  consistenti,  tra  l'altro  in
«strumenti di quasi-equity» cioe', ai sensi del precedente punto 66),
«investimenti strutturati come debito, non garantito  e  subordinato,
compreso il debito mezzanino, e,  in  alcuni  casi,  convertibile  in
equity, o come capitale privilegiato (preferred equity)»; 
    b) all'art. 22 disciplina gli 'aiuti  alle  imprese  in  fase  di
avviamento' (start-up) e, in particolare, al paragrafo 3, lettera b),
prevede che tali aiuti possono essere erogati sotto forma di garanzie
con premi non conformi alle condizioni di mercato, con una durata  di
dieci anni, una copertura non superiore all'80% e un importo  massimo
garantito di 1,5 milioni di euro, o di 2,25 milioni di  euro  per  le
imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano  le  condizioni
di cui all'art. 107,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione  europea  del  medesimo  trattato;  per  le
garanzie di durata compresa fra cinque  e  dieci  anni,  gli  importi
massimi garantiti possono essere adeguati moltiplicando i  precedenti
importi per il rapporto tra dieci anni e la  durata  effettiva  della
garanzia;  per  le  garanzie  di  durata  inferiore  a  cinque  anni,
l'importo massimo garantito e' lo stesso  delle  garanzie  di  durata
quinquennale; 
  Visto altresi'  l'art.  2,  punto  80),  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014, che prevede la definizione di  'impresa  innovativa'  e  ne
stabilisce i requisiti; 
  Visto l'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, che prevede  la
definizione di PMI (microimpresa, piccola impresa e media impresa)  e
stabilisce i  requisiti  che  determinano  le  diverse  categorie  di
imprese; 
  Visto il testo del «Regolamento di attuazione  dell'art.  2,  comma
24,  della  legge  regionale  28  dicembre  2018,  n.  29  (Legge  di
stabilita' 2019), recante la  disciplina  per  la  concessione  delle
agevolazioni a  valere  sul  Fondo  di  garanzia  regionale  per  gli
investimenti  di  venture  capital  nelle  start-up  innovative»,   e
ritenuto di emanarlo; 
  Vista la legge regionale 20  marzo  2000,  n.  7  (Testo  unico  in
materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso); 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di Governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 18  ottobre  2019,
n. 1772; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma  24,
della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29  (Legge  di  stabilita'
2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni  a
valere sul Fondo  di  garanzia  regionale  per  gli  investimenti  di
venture capital nelle start-up innovative», nel  testo  allegato  che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
regione. 
 
                               FEDRIGA