Allegato Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative. (Omissis). Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento reca, in attuazione dell'art. 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019), la disciplina degli interventi a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative (di seguito 'Fondo'), finalizzati a promuovere la realizzazione di iniziative di investimento di venture capital e, in particolare, l'acquisizione di partecipazioni di minoranza da parte di soggetti investitori nel capitale sociale delle start-up innovative. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «Comitato di gestione»: il comitato di cui all'art. 10 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese); b) «soggetti beneficiari finali»: le start-up innovative destinatarie dell'investimento di venture capital assistito dalla garanzia del Fondo; c) «start-up innovativa»: societa' iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), avente i requisiti di cui al comma 2 del medesimo art. 25, come da definizione riportata nell'allegato A, modificabile con decreto del direttore centrale della direzione centrale competente in materia di attivita' produttive, ai fini di aggiornamento in caso di modifica della normativa statale di riferimento; d) «soggetto investitore»: il soggetto che effettua l'iniziativa di investimento di venture capital nel soggetto beneficiario finale; e) «investimento in equity»: conferimento di capitale non privilegiato al soggetto beneficiario finale, investito in contropartita della proprieta' di una quota corrispondente di quello stesso soggetto beneficiario finale; f) «investimento in quasi-equity»: in conformita' all'art. 2, paragrafo 1, numero 66), del regolamento (UE) n. 651/2014, debito non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e il debito convertibile in equity, oppure capitale privilegiato (preferred equity); g) «investimento di venture capital»: investimento in equity e investimento in quasi-equity; h) «impresa in fase di avviamento»: impresa avente le caratteristiche di cui alla definizione dell'art. 22, comma 2, del regolamento (UE) n. 651/2014, riportata nell'allegato B, modificabile con decreto del direttore centrale della direzione centrale competente in materia di attivita' produttive, ai fini di aggiornamento in caso di modifica della normativa europea di riferimento; i) «Segreteria»: il gruppo di lavoro che presta supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato di gestione, in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo di rotazione per iniziative economiche (di seguito 'FRIE') di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 2/2012 e dei fondi nel suo ambito costituiti, in base alla convenzione di cui all'art. 5 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo n. 110/2002); j) «data dell'ammissione alle procedure concorsuali»: data dell'iscrizione nel registro delle imprese della sentenza del tribunale di dichiarazione di fallimento ovvero del decreto del tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo ovvero dell'ammissione alle altre procedure concorsuali ovvero del sequestro disposto dal tribunale, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); k) «Bando»: bando approvato con decreto del direttore del servizio competente in materia di coordinamento e attuazione degli interventi per il credito agevolato alle attivita' economiche e produttive con riferimento al FRIE e pubblicato sul sito internet della regione, che individua le modalita' di presentazione dell'iniziativa da parte del soggetto investitore al Comitato di gestione per il tramite della segreteria; l) «istanza»: atto con cui il soggetto investitore presenta richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo, in conformita' allo schema previsto nel bando. Art. 3. Iniziative ammissibili 1. Con l'istanza il soggetto investitore presenta al Comitato di gestione un'iniziativa di investimento di venture capital in un soggetto beneficiario finale, la quale deve contemplare, in ogni caso, l'acquisizione di una partecipazione di minoranza nel capitale sociale del soggetto beneficiario finale medesimo. 2. Gli investimenti di venture capital contemplati dall'iniziativa di cui al comma 1: a) hanno una durata minima di tre anni, da calcolare a partire dalla data di perfezionamento dell'investimento o, nel caso in cui il perfezionamento avvenga in piu' tranche, dalle date di perfezionamento delle tranche dell'investimento; b) sono regolati da accordi di finanziamento che disciplinano le caratteristiche finanziarie dell'investimento e le attivita' di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa fornita dai soggetti investitori ai soggetti beneficiari finali. 3. L'iniziativa di cui al comma 1 e' basata sulla positiva valutazione del business plan del soggetto beneficiario finale da parte del soggetto investitore, effettuata secondo criteri di professionalita' e buona fede. Art. 4. Regime degli aiuti 1. Le garanzie a valere sul Fondo sono concesse in osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014 con specifico riferimento all'art. 22 «Aiuti alle imprese in fase di avviamento». Art. 5. Cumulo degli aiuti 1. Le garanzie del Fondo possono essere cumulate con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del regolamento (UE) n. 651/2014. Art. 6. Requisiti di ammissibilita' dei soggetti beneficiari finali 1. Fatti salvi i casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili alla garanzia del Fondo le iniziative che prevedono investimenti di venture capital in start-up innovative che: a) hanno sede legale e operativa in Friuli-Venezia Giulia e b) sono imprese in fase di avviamento. 2. Non sono comunque ammissibili le iniziative riguardanti start-up innovative: a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o che hanno in corso nei propri confronti un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali; b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). Art. 7. Requisiti di ammissibilita' dei soggetti investitori 1. Possono presentare iniziative e beneficiare della garanzia del Fondo, i soggetti investitori che possiedono i seguenti requisiti: a) essere intermediari finanziari o societa' di partecipazione ai sensi dell'art. 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi); b) essere attivi da almeno cinque anni; c) avere effettuato, negli ultimi dieci anni, operazioni di investimenti in equity o di investimenti in quasi-equity strutturati come capitale privilegiato in almeno 10 imprese. 2. Non sono comunque ammissibili i soggetti investitori: a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali o che hanno in corso nei propri confronti un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali; b) destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 231/2001. Art. 8. Operazioni di investimento ammissibili alla garanzia del Fondo 1. Nell'ambito degli investimenti di venture capital contemplati dall'iniziativa presentata dal soggetto investitore, la garanzia del Fondo assiste le seguenti operazioni di investimento (di seguito 'operazioni ammissibili'): a) investimenti in quasi-equity strutturati come capitale privilegiato da attuare mediante sottoscrizione di azioni o quote privilegiate, con «opzione put»; b) investimenti in quasi-equity strutturati in forme diverse dal capitale privilegiato, da effettuare congiuntamente agli investimenti di cui alla lettera a). 2. Nel caso in cui l'iniziativa contempli anche gli investimenti di cui al comma 1, lettera b), l'importo delle operazioni di investimento di cui al comma 1, lettera a), non deve essere inferiore a 1/5 di quello degli investimenti di cui al comma 1, lettera b). 3. La garanzia del Fondo puo' assistere gli investimenti di cui al comma 1, lettera b), anche se l'iniziativa contempla congiuntamente, in luogo dell'effettuazione delle operazioni di investimento di cui al comma 1, lettera a), l'effettuazione di un investimento in equity nel soggetto beneficiario finale, al quale, tuttavia, non si applica la garanzia del Fondo. In questo caso, l'importo minimo dell'investimento in equity deve essere pari ad almeno 1/10 di quello delle operazioni di investimento di cui al comma 1, lettera b). Art. 9. Condizioni della garanzia del Fondo 1. La garanzia e' concessa a titolo gratuito sulle operazioni ammissibili nella misura massima di copertura pari al 70 per cento dell'importo delle operazioni ammissibili, per un ammontare massimo garantito per iniziativa e soggetto beneficiario finale pari a un milione di euro. 2. La garanzia del Fondo interviene nei limiti dell'importo massimo garantito e della misura massima di copertura deliberati per operazione ammissibile da parte del Comitato di gestione, in conformita' a quanto previsto ai commi 3 e 4. 3. Nel caso delle operazioni ammissibili di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), la copertura del Fondo interviene, nei limiti di importo e di percentuale di copertura deliberati dal Comitato di gestione, sull'ammontare della perdita dato: a) nel caso di vendita delle azioni o quote del soggetto beneficiario finale, dalla differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di cessione delle azioni o quote del soggetto beneficiario finale, come risultanti dagli atti di sottoscrizione e compravendita del soggetto investitore; b) nel caso di liquidazione volontaria o concorsuale del soggetto beneficiario finale, dalla differenza tra il prezzo di acquisto ed il valore di realizzo delle quote o azioni da parte del soggetto investitore; c) nel caso di azzeramento del capitale sociale per copertura di perdite del soggetto beneficiario finale, dalla conseguente riduzione di valore rispetto al prezzo di acquisto delle azioni o quote, al netto, in ipotesi di cessione del diritto d'opzione, del valore di realizzo del diritto d'opzione medesimo, qualora sussistente; d) nel caso di mancato esercizio dell'opzione put alla scadenza del termine ultimo previsto o, piu' in generale, della mancata vendita delle quote o azioni privilegiate o del corrispondente diritto d'opzione a tale scadenza, dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle azioni o quote del soggetto beneficiario finale, come risultanti dagli atti di sottoscrizione del soggetto investitore, e il valore di ipotetico realizzo delle azioni o quote determinato con perizia giurata da un esperto iscritto all'albo dei consulenti tecnici di ufficio incaricato dal soggetto investitore. 4. Nel caso delle operazioni ammissibili di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), la copertura del Fondo interviene sull'ammontare dato dall'esposizione per capitale del soggetto investitore nei confronti del soggetto beneficiario finale, calcolato al momento della presentazione della richiesta di escussione della garanzia del Fondo. 5. Sulle operazioni ammissibili contemplate dall'iniziativa non puo' essere acquisita dal soggetto investitore alcuna ulteriore garanzia, reale, assicurativa, bancaria o fideiussoria, rispetto alla garanzia del Fondo, pena la decadenza di quest'ultima. 6. La garanzia del Fondo e' prestata solamente in favore del soggetto investitore ed e' escutibile solamente da quest'ultimo. Art. 10. Gestione del Fondo 1. Il Fondo, costituito nell'ambito del FRIE, e' amministrato dal Comitato di gestione che delibera, nel limite delle risorse disponibili, la concessione delle garanzie. 2. Le garanzie del Fondo possono essere rilasciate in misura complessiva non superiore alla dotazione del Fondo, salvi gli importi resisi disponibili dallo scarico, anche eventualmente parziale, di garanzie pregresse. Art. 11. Procedura di ammissione alla garanzia del Fondo 1. L'iniziativa e' presentata dal soggetto investitore al Comitato di gestione, per il tramite della segreteria, con le modalita' e i termini e unitamente ai documenti stabiliti dal bando. Con la presentazione dell'iniziativa il soggetto investitore specifica le operazioni ammissibili per le quali e' richiesta l'ammissione alla garanzia del Fondo. 2. In conformita' all'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), l'ammissione alla garanzia del Fondo e' subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti beneficiari finali e dei soggetti investitori, ciascuno per quanto di competenza, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione dell'iniziativa, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. 3. Gli investimenti di venture capital contemplati dall'iniziativa non devono essere gia' deliberati dai soggetti investitori al momento della presentazione dell'iniziativa medesima, salvo che la deliberazione dell'investimento sia stata adottata non oltre sei mesi dalla presentazione e sia condizionata, nella propria esecutivita', all'acquisizione della garanzia del Fondo. 4. Le iniziative presentate sono istruite dalla segreteria secondo l'ordine cronologico di ricevimento. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, verificate la completezza dell'istanza e la coerenza degli investimenti di venture capital contemplati dall'iniziativa con quanto previsto dal presente regolamento, la segreteria sottopone al Comitato di gestione la deliberazione di accoglimento dell'iniziativa e di ammissione alla garanzia delle operazioni ammissibili. Verificata la disponibilita' di risorse sul Fondo, il Comitato di gestione adotta la deliberazione sull'istanza entro i successivi trenta giorni. I termini sono sospesi nei casi di cui all'art. 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 5. Nel caso in cui l'iniziativa o la richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo sia rigettata, prima della formale adozione del provvedimento negativo da parte del Comitato di gestione, la segreteria comunica tempestivamente ai soggetti investitori i motivi ostativi. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti investitori hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti. 6. L'ammissione alla garanzia del Fondo non comporta commissioni di gestione a carico del soggetto investitore o del soggetto beneficiario finale. Art. 12. Deliberazione e perfezionamento degli investimenti 1. Nel caso di investimenti di venture capital contemplati dall'iniziativa non ancora deliberati dal soggetto investitore alla data di presentazione dell'iniziativa medesima, gli investimenti medesimi devono essere deliberati dal soggetto investitore entro il termine di sei mesi dalla data in cui il Comitato di gestione ha concesso la garanzia del Fondo sulle operazioni ammissibili. Entro il medesimo termine deve essere data comunicazione alla segreteria della deliberazione di concessione degli investimenti di venture capital contemplati dall'iniziativa. 2. Gli investimenti di venture capital contemplati dall'iniziativa sono perfezionati entro ventiquattro mesi dalla data di notificazione al soggetto investitore della deliberazione di ammissione alla garanzia del Fondo. 3. Per perfezionamento dell'investimento di venture capital si intende, a seconda dei casi: a) il versamento al soggetto beneficiario finale dell'importo corrispondente alla quota di partecipazione, nel caso degli investimenti in quasi-equity strutturati come capitale privilegiato e degli investimenti in equity; b) l'erogazione e/o la messa a disposizione del soggetto beneficiario finale dell'importo concesso, nel caso di investimenti diversi da quelli di cui alla lettera a). 4. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), il perfezionamento puo' avvenire anche in piu' tranche. 5. L'intervenuto perfezionamento dell'investimento di venture capital, se in unica soluzione, ovvero l'intervenuto perfezionamento delle singole tranche dell'investimento, nell'ipotesi di cui al comma 4, sono comunicati alla segreteria entro i successivi 3 mesi. 6. Qualora alla scadenza del termine di cui al comma 2 l'operazione ammissibile sia perfezionata in misura inferiore al 100 per cento dell'importo dell'operazione garantita, l'importo della garanzia concessa si intende automaticamente ridotto in proporzione. 7. Il soggetto investitore non perfeziona le operazioni ammissibili in presenza di elementi pregiudizievoli a carico del beneficiario finale conosciuti o conoscibili con diligenza professionale e secondo buona fede, dandone tempestiva comunicazione alla segreteria. 8. Il soggetto finanziatore comunica alla segreteria gli eventuali mancati pagamenti da parte del beneficiario finale sulle operazioni garantite dal Fondo entro i successivi 3 mesi. Art. 13. Durata e decorrenza della garanzia del Fondo 1. La garanzia del Fondo ha durata corrispondente all'operazione ammissibile garantita e comunque non superiore a sette anni. 2. Nel caso di perfezionamento dell'operazione ammissibile in un'unica soluzione, la garanzia decorre dalla data del perfezionamento dell'operazione. Nel caso di perfezionamento dell'operazione ammissibile in piu' tranche, la garanzia decorre dalla data del perfezionamento di ciascuna tranche in proporzione al rispettivo importo. 3. Nel caso di investimento in quasi-equity strutturato come capitale privilegiato di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), la garanzia e' efficace dopo che sono trascorsi 360 giorni di detenzione della partecipazione e cessa comunque i suoi effetti alla data dell'eventuale cessione della titolarita' della partecipazione, salva l'intervenuta escussione, ricorrendone i presupposti. 4. In caso di modifica delle scadenze delle operazioni ammissibili garantite, il Comitato di gestione puo', in via eccezionale, su motivata richiesta del soggetto investitore, autorizzare l'eventuale aggiornamento dei termini temporali di validita' della garanzia. Art. 14. Escussione della garanzia del Fondo 1. La richiesta di escussione della garanzia del Fondo e' presentata dal soggetto investitore alla segreteria con le modalita' e i termini e unitamente alla documentazione previste dal bando. 2. L'escussione della garanzia del Fondo e' richiesta dal soggetto investitore nei limiti dell'importo massimo garantito e della percentuale di copertura della garanzia deliberati dal Comitato di gestione in sede di ammissione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9. 3. Nel caso di investimenti di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), la richiesta di escussione della garanzia del Fondo e' presentata dal soggetto investitore, a pena di inammissibilita', entro novanta giorni dalla data in cui si e' verificato il primo, in ordine di tempo, tra i seguenti eventi: a) cessione delle quote o azioni del soggetto beneficiario finale, ovvero b) messa in liquidazione volontaria del soggetto beneficiario finale, ovvero c) ammissione del soggetto beneficiario finale alle procedure concorsuali, ovvero d) scadenza del termine ultimo previsto per l'esercizio dell'opzione put nel caso di cui all'art. 9, comma 3, lettera d), ovvero e) azzeramento del capitale sociale per copertura di perdite del soggetto beneficiario finale. 4. Nel caso di investimenti di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), la richiesta di escussione della garanzia del Fondo e' presentata dal soggetto investitore, a pena di inammissibilita', entro novanta giorni dalla data in cui si e' verificato il primo, in ordine di tempo, tra i seguenti eventi: a) scadenza del termine previsto per il rimborso; b) decadenza dal beneficio del termine; c) revoca dell'operazione di investimento. 5. Le richieste di escussione possono essere presentate anche separatamente con riferimento alle operazioni di investimento di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), rispetto a quelle di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), e viceversa. 6. Le richieste di escussione sono istruite dalla segreteria secondo l'ordine cronologico di ricevimento. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, completata l'istruttoria, la segreteria sottopone al Comitato di gestione l'adozione della liquidazione - a titolo provvisorio - del 50 per cento della perdita a favore del soggetto investitore o il rigetto dell'escussione. Nei casi di cui al comma 3, lettere a), d) ed e), la liquidazione e' definitiva e pari al totale della perdita. Il Comitato di gestione adotta la deliberazione sulle richieste di escussione entro i successivi trenta giorni. 7. Il soggetto investitore puo' presentare domanda di sospensione del termine previsto per la presentazione della richiesta di escussione della garanzia del Fondo, prima della scadenza del termine medesimo a pena di improcedibilita', relativamente ad operazioni ammissibili di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), per le quali si sia verificato un evento di cui al comma 4, qualora sia in corso la valutazione da parte dello stesso soggetto investitore di una proposta di piano di ristrutturazione del debito o di rientro del debito presentata dal soggetto beneficiario finale. La sospensione puo' essere concessa dal Comitato di gestione per un periodo non superiore a dodici mesi. 8. La richiesta di liquidazione definitiva della garanzia del Fondo e di eventuale saldo del pagamento e' presentata dal soggetto investitore, a pena di inammissibilita', entro novanta giorni dal verificarsi di uno degli eventi di seguito riportati: a) conclusione delle azioni giudiziali di recupero intraprese dal soggetto investitore a carico del soggetto beneficiario finale; b) conclusione, previa autorizzazione del Comitato di gestione, di accordo transattivo con il soggetto beneficiario finale; c) conclusione della procedura di liquidazione volontaria; d) conclusione della procedura concorsuale che ha interessato il soggetto beneficiario finale oppure approvazione dello stato passivo ovvero del programma di liquidazione nel caso in cui non si preveda alcun rimborso in relazione all'operazione ammissibile. 9. La scelta delle azioni da esperire nei confronti del soggetto beneficiario finale spetta al soggetto investitore. La richiesta di cui al comma 8 puo' aver luogo anche in deroga alla lettera a) del comma medesimo, qualora con motivata valutazione di professionista qualificato sia attestata la diseconomicita' delle azioni di recupero. Nel caso di investimenti in quasi-equity di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), le somme recuperate a seguito di azioni eventualmente promosse dal soggetto investitore nei confronti dei soggetti tenuti al riacquisto in virtu' dell'esercizio dell'opzione put sono retrocessi pro quota al Fondo. 10. La richiesta di liquidazione definitiva riporta l'ammontare dei recuperi effettuati e la quantificazione del complessivo credito ancora vantato a valere sulla garanzia del Fondo, al netto della liquidazione provvisoria di cui al comma 6. Qualora la perdita definitiva a carico della garanzia del Fondo sia inferiore alla somma pagata anticipatamente a valere sul Fondo, l'eccedenza e' riaccreditata al Fondo entro trenta giorni in conformita' a quanto previsto dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000. 11. Nel caso in cui la richiesta di escussione sia rigettata, si applica quanto disposto dall'art. 11, comma 5. Art. 15. Obblighi dei soggetti beneficiari finali 1. I soggetti beneficiari finali hanno l'obbligo di svolgere nel territorio regionale le attivita' contemplate dal business plan che il soggetto investitore ha valutato ai sensi dell'art. 3, comma 3, e, per la durata della garanzia del Fondo, di: a) mantenere la sede legale o operativa in Friuli-Venezia Giulia; b) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona, in conformita' all'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori); c) rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. 2. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1, il soggetto beneficiario finale corrisponde a favore del Fondo una somma pari al maggiore dei premi annui «esenti» stabilito nella Comunicazione della commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 155/10 del 20 giugno 2008. 3. Quanto previsto al comma 2, si applica anche nei seguenti casi: a) la garanzia del Fondo e' stata concessa sulla base di informazioni, attestazioni o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti del soggetto beneficiario finale, se determinanti ai fini dell'ammissibilita' all'intervento del Fondo; b) le deliberazioni del Comitato di gestione sono annullate in quanto riconosciute invalide per originari vizi di legittimita' o di merito indotti dalla condotta del soggetto beneficiario finale non conforme al principio di buona fede. 4. Al verificarsi dei casi di cui ai commi 2 e 3, la segreteria comunica al soggetto beneficiario finale la somma da corrispondere al Fondo. Il soggetto beneficiario finale e' obbligato a effettuare il pagamento entro i successivi novanta giorni. Se il termine scade senza che il pagamento sia effettuato, la garanzia e' revocata. 5. La comunicazione di cui al comma 4 e' inviata anche al soggetto investitore, che ha la facolta' di effettuare entro il termine stabilito il pagamento. Art. 16. Inefficacia e decadenza della garanzia 1. La garanzia del Fondo e' inefficace qualora sia stata concessa sulla base di informazioni, attestazioni o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti del soggetto investitore ovvero sulla base di informazioni, attestazioni o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti del soggetto beneficiario finale, che il soggetto investitore aveva verificato o avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale, se determinanti ai fini dell'ammissibilita' alla garanzia del Fondo. La garanzia del Fondo e' altresi' inefficacie qualora le deliberazioni del Comitato di gestione siano annullate in quanto riconosciute invalide per originari vizi di legittimita' o di merito indotti dalla condotta del soggetto investitore non conforme al principio di buona fede. 2. La garanzia del Fondo decade: a) nel caso di violazione dei termini di cui all'art. 12, comma 1, in materia di deliberazione e comunicazione alla segreteria degli investimenti da parte del soggetto investitore; b) nel caso di violazione del termine di cui all'art. 12, comma 2, in materia di perfezionamento degli investimenti; c) nel caso di violazione di quanto stabilito all'art. 12, comma 7, in materia di presenza di elementi pregiudizievoli a carico del beneficiario finale prima del perfezionamento delle operazioni ammissibili. 3. Qualora alla scadenza del termine di cui all'art. 12, comma 2, l'investimento in quasi-equity strutturato come capitale privilegiato di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), o l'investimento in equity di cui all'art. 8, comma 3, sia perfezionato in misura inferiore alla misura minima prevista rispettivamente, al comma 2 e al comma 3 dell'art. 8 medesimo, tutte le garanzie concesse sulle operazioni ammissibili contemplate dall'iniziativa decadono. Art. 17. Revoca della garanzia 1. La garanzia del Fondo e' revocata in caso di mancato rispetto del termine di pagamento di cui all'art. 15, comma 4, salvo che, entro il medesimo termine, il pagamento ivi previsto non sia effettuato dal soggetto investitore ai sensi dell'art. 15, comma 5. Art. 18. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale. (Omissis). Visto, il Presidente: Fedriga