Allegato 
 
Regolamento  di  attuazione  dell'art.  2,  comma  24,  della   legge
  regionale 28 dicembre 2018,  n.  29  (Legge  di  stabilita'  2019),
  recante la disciplina  per  la  concessione  delle  agevolazioni  a
  valere sul Fondo di garanzia  regionale  per  gli  investimenti  di
  venture capital nelle start-up innovative. 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento reca, in attuazione dell'art. 2, comma
24,  della  legge  regionale  28  dicembre  2018,  n.  29  (Legge  di
stabilita' 2019), la disciplina degli interventi a valere  sul  Fondo
di garanzia regionale per gli investimenti di venture  capital  nelle
start-up innovative (di seguito 'Fondo'), finalizzati a promuovere la
realizzazione di iniziative di investimento di venture capital e,  in
particolare, l'acquisizione di partecipazioni di minoranza  da  parte
di  soggetti  investitori  nel  capitale   sociale   delle   start-up
innovative. 
 
                               Art. 2. 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
      a) «Comitato di gestione»: il comitato di cui all'art. 10 della
legge  regionale  27  febbraio  2012,  n.  2  (Norme  in  materia  di
agevolazione dell'accesso al credito delle imprese); 
      b)  «soggetti  beneficiari  finali»:  le  start-up   innovative
destinatarie dell'investimento di  venture  capital  assistito  dalla
garanzia del Fondo; 
      c)  «start-up  innovativa»:  societa'  iscritta  nella  sezione
speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure  urgenti  per
la crescita del Paese), avente i requisiti di  cui  al  comma  2  del
medesimo art. 25, come  da  definizione  riportata  nell'allegato  A,
modificabile con  decreto  del  direttore  centrale  della  direzione
centrale competente in materia di attivita' produttive,  ai  fini  di
aggiornamento  in  caso  di  modifica  della  normativa  statale   di
riferimento; 
      d)   «soggetto   investitore»:   il   soggetto   che   effettua
l'iniziativa  di  investimento  di  venture  capital   nel   soggetto
beneficiario finale; 
      e) «investimento  in  equity»:  conferimento  di  capitale  non
privilegiato  al   soggetto   beneficiario   finale,   investito   in
contropartita della proprieta' di una quota corrispondente di  quello
stesso soggetto beneficiario finale; 
      f) «investimento in quasi-equity»: in conformita'  all'art.  2,
paragrafo 1, numero 66), del regolamento (UE) n. 651/2014, debito non
garantito e subordinato, compreso il debito  mezzanino  e  il  debito
convertibile  in  equity,  oppure  capitale  privilegiato  (preferred
equity); 
      g) «investimento di venture capital»: investimento in equity  e
investimento in quasi-equity; 
      h)  «impresa  in  fase  di  avviamento»:  impresa   avente   le
caratteristiche di cui alla definizione dell'art. 22,  comma  2,  del
regolamento (UE) n. 651/2014, riportata nell'allegato B, modificabile
con  decreto  del  direttore  centrale   della   direzione   centrale
competente  in  materia  di  attivita'   produttive,   ai   fini   di
aggiornamento  in  caso  di  modifica  della  normativa  europea   di
riferimento; 
      i) «Segreteria»:  il  gruppo  di  lavoro  che  presta  supporto
tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato di  gestione,  in
relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo  di
rotazione per  iniziative  economiche  (di  seguito  'FRIE')  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale  n.  2/2012  e
dei fondi nel suo ambito costituiti, in base alla convenzione di  cui
all'art. 5 della legge regionale 11  aprile  2003,  n.  9  (Fondo  di
rotazione per le iniziative  economiche  nel  Friuli-Venezia  Giulia.
Adeguamento ai sensi del decreto legislativo n. 110/2002); 
      j) «data  dell'ammissione  alle  procedure  concorsuali»:  data
dell'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  della  sentenza   del
tribunale di dichiarazione  di  fallimento  ovvero  del  decreto  del
tribunale di  ammissione  alla  procedura  di  concordato  preventivo
ovvero dell'ammissione alle altre procedure  concorsuali  ovvero  del
sequestro disposto dal tribunale, ai sensi del decreto legislativo  6
settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e  delle  misure
di  prevenzione,   nonche'   nuove   disposizioni   in   materia   di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136); 
      k) «Bando»: bando  approvato  con  decreto  del  direttore  del
servizio competente in materia di coordinamento  e  attuazione  degli
interventi per il  credito  agevolato  alle  attivita'  economiche  e
produttive con riferimento al FRIE e  pubblicato  sul  sito  internet
della  regione,  che  individua   le   modalita'   di   presentazione
dell'iniziativa da parte del  soggetto  investitore  al  Comitato  di
gestione per il tramite della segreteria; 
      l) «istanza»: atto con cui  il  soggetto  investitore  presenta
richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo, in conformita'  allo
schema previsto nel bando. 
 
                               Art. 3. 
 
                       Iniziative ammissibili 
 
    1. Con l'istanza il soggetto investitore presenta al Comitato  di
gestione un'iniziativa di  investimento  di  venture  capital  in  un
soggetto beneficiario finale, la  quale  deve  contemplare,  in  ogni
caso, l'acquisizione di una partecipazione di minoranza nel  capitale
sociale del soggetto beneficiario finale medesimo. 
    2.   Gli   investimenti   di    venture    capital    contemplati
dall'iniziativa di cui al comma 1: 
      a) hanno una durata minima di tre anni, da calcolare a  partire
dalla data di perfezionamento dell'investimento o, nel caso in cui il
perfezionamento   avvenga   in   piu'   tranche,   dalle   date    di
perfezionamento delle tranche dell'investimento; 
      b) sono regolati da accordi di finanziamento  che  disciplinano
le caratteristiche finanziarie dell'investimento e  le  attivita'  di
assistenza  tecnica,  amministrativa  e  organizzativa  fornita   dai
soggetti investitori ai soggetti beneficiari finali. 
    3. L'iniziativa di cui  al  comma  1  e'  basata  sulla  positiva
valutazione del business plan del  soggetto  beneficiario  finale  da
parte  del  soggetto  investitore,  effettuata  secondo  criteri   di
professionalita' e buona fede. 
 
                               Art. 4. 
 
                         Regime degli aiuti 
 
    1. Le garanzie a valere sul Fondo sono concesse in osservanza del
regolamento (UE) n. 651/2014 con specifico  riferimento  all'art.  22
«Aiuti alle imprese in fase di avviamento». 
 
                               Art. 5. 
 
                         Cumulo degli aiuti 
 
    1. Le garanzie  del  Fondo  possono  essere  cumulate  con  altri
incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto  dall'art.  8  del
regolamento (UE) n. 651/2014. 
 
                               Art. 6. 
 
     Requisiti di ammissibilita' dei soggetti beneficiari finali 
 
    1.  Fatti  salvi  i  casi  di  esclusione  dall'applicazione  del
regolamento (UE) n. 651/2014,  sono  ammissibili  alla  garanzia  del
Fondo le iniziative che prevedono investimenti di venture capital  in
start-up innovative che: 
      a) hanno sede legale e operativa in Friuli-Venezia Giulia e 
      b) sono imprese in fase di avviamento. 
    2.  Non  sono  comunque  ammissibili  le  iniziative  riguardanti
start-up innovative: 
      a)  in  stato  di  scioglimento  o  liquidazione  volontaria  o
sottoposte a procedure concorsuali o che hanno in  corso  nei  propri
confronti   un'iniziativa   per   la   sottoposizione   a   procedure
concorsuali; 
      b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art.  9,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.  231
(Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300). 
 
                               Art. 7. 
 
        Requisiti di ammissibilita' dei soggetti investitori 
 
    1. Possono presentare iniziative e beneficiare della garanzia del
Fondo, i soggetti investitori che possiedono i seguenti requisiti: 
      a) essere intermediari finanziari o societa' di  partecipazione
ai  sensi  dell'art.  162-bis  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  (Approvazione  del  testo  unico
delle imposte sui redditi); 
      b) essere attivi da almeno cinque anni; 
      c) avere effettuato, negli ultimi  dieci  anni,  operazioni  di
investimenti in equity o di investimenti in quasi-equity  strutturati
come capitale privilegiato in almeno 10 imprese. 
    2. Non sono comunque ammissibili i soggetti investitori: 
      a)  in  stato  di  scioglimento  o  liquidazione  volontaria  o
sottoposti a procedure concorsuali o che hanno in  corso  nei  propri
confronti   un'iniziativa   per   la   sottoposizione   a   procedure
concorsuali; 
      b) destinatari di sanzioni interdittive ai sensi  dell'art.  9,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 231/2001. 
 
                               Art. 8. 
 
   Operazioni di investimento ammissibili alla garanzia del Fondo 
 
    1. Nell'ambito degli investimenti di venture capital  contemplati
dall'iniziativa presentata dal soggetto investitore, la garanzia  del
Fondo assiste le seguenti  operazioni  di  investimento  (di  seguito
'operazioni ammissibili'): 
      a)  investimenti  in  quasi-equity  strutturati  come  capitale
privilegiato da attuare mediante sottoscrizione  di  azioni  o  quote
privilegiate, con «opzione put»; 
      b) investimenti in quasi-equity strutturati  in  forme  diverse
dal  capitale  privilegiato,  da   effettuare   congiuntamente   agli
investimenti di cui alla lettera a). 
    2. Nel caso in cui l'iniziativa contempli anche gli  investimenti
di cui  al  comma  1,  lettera  b),  l'importo  delle  operazioni  di
investimento di cui al comma 1, lettera a), non deve essere inferiore
a 1/5 di quello degli investimenti di cui al comma 1, lettera b). 
    3. La garanzia del Fondo puo' assistere gli investimenti  di  cui
al  comma  1,   lettera   b),   anche   se   l'iniziativa   contempla
congiuntamente,  in  luogo  dell'effettuazione  delle  operazioni  di
investimento di cui al comma 1, lettera  a),  l'effettuazione  di  un
investimento in equity nel soggetto beneficiario  finale,  al  quale,
tuttavia, non si applica la  garanzia  del  Fondo.  In  questo  caso,
l'importo minimo dell'investimento in  equity  deve  essere  pari  ad
almeno 1/10 di quello delle operazioni  di  investimento  di  cui  al
comma 1, lettera b). 
 
                               Art. 9. 
 
                 Condizioni della garanzia del Fondo 
 
    1. La garanzia e' concessa a  titolo  gratuito  sulle  operazioni
ammissibili nella misura massima di copertura pari al  70  per  cento
dell'importo delle operazioni ammissibili, per un  ammontare  massimo
garantito per iniziativa e soggetto beneficiario  finale  pari  a  un
milione di euro. 
    2. La garanzia  del  Fondo  interviene  nei  limiti  dell'importo
massimo garantito e della misura massima di copertura deliberati  per
operazione  ammissibile  da  parte  del  Comitato  di  gestione,   in
conformita' a quanto previsto ai commi 3 e 4. 
    3. Nel caso delle operazioni ammissibili di cui all'art. 8, comma
1, lettera a), la copertura  del  Fondo  interviene,  nei  limiti  di
importo e di percentuale di  copertura  deliberati  dal  Comitato  di
gestione, sull'ammontare della perdita dato: 
      a) nel caso di  vendita  delle  azioni  o  quote  del  soggetto
beneficiario finale, dalla differenza tra il prezzo di acquisto ed il
prezzo di cessione delle azioni o  quote  del  soggetto  beneficiario
finale, come risultanti dagli atti di sottoscrizione e  compravendita
del soggetto investitore; 
      b) nel  caso  di  liquidazione  volontaria  o  concorsuale  del
soggetto beneficiario finale,  dalla  differenza  tra  il  prezzo  di
acquisto ed il valore di realizzo delle quote o azioni da  parte  del
soggetto investitore; 
      c) nel caso di azzeramento del capitale sociale  per  copertura
di  perdite  del  soggetto  beneficiario  finale,  dalla  conseguente
riduzione di valore rispetto al prezzo di  acquisto  delle  azioni  o
quote, al netto, in ipotesi di cessione del  diritto  d'opzione,  del
valore  di  realizzo  del   diritto   d'opzione   medesimo,   qualora
sussistente; 
      d) nel caso di mancato esercizio dell'opzione put alla scadenza
del termine ultimo  previsto  o,  piu'  in  generale,  della  mancata
vendita delle  quote  o  azioni  privilegiate  o  del  corrispondente
diritto d'opzione a tale scadenza, dalla differenza tra il prezzo  di
acquisto delle azioni o quote del soggetto beneficiario finale,  come
risultanti dagli atti di sottoscrizione del soggetto  investitore,  e
il valore di ipotetico realizzo delle azioni o quote determinato  con
perizia giurata  da  un  esperto  iscritto  all'albo  dei  consulenti
tecnici di ufficio incaricato dal soggetto investitore. 
    4. Nel caso delle operazioni ammissibili di cui all'art. 8, comma
1, lettera b), la copertura del Fondo interviene sull'ammontare  dato
dall'esposizione per capitale del soggetto investitore nei  confronti
del  soggetto  beneficiario  finale,  calcolato  al   momento   della
presentazione della richiesta di escussione della garanzia del Fondo. 
    5. Sulle operazioni ammissibili contemplate  dall'iniziativa  non
puo' essere  acquisita  dal  soggetto  investitore  alcuna  ulteriore
garanzia, reale, assicurativa, bancaria o fideiussoria, rispetto alla
garanzia del Fondo, pena la decadenza di quest'ultima. 
    6. La garanzia del Fondo e'  prestata  solamente  in  favore  del
soggetto investitore ed e' escutibile solamente da quest'ultimo. 
 
                              Art. 10. 
 
                         Gestione del Fondo 
 
    1. Il Fondo, costituito nell'ambito del FRIE, e' amministrato dal
Comitato  di  gestione  che  delibera,  nel  limite   delle   risorse
disponibili, la concessione delle garanzie. 
    2. Le garanzie del Fondo  possono  essere  rilasciate  in  misura
complessiva non superiore alla dotazione del Fondo, salvi gli importi
resisi disponibili dallo scarico, anche  eventualmente  parziale,  di
garanzie pregresse. 
 
                              Art. 11. 
 
           Procedura di ammissione alla garanzia del Fondo 
 
    1.  L'iniziativa  e'  presentata  dal  soggetto  investitore   al
Comitato di  gestione,  per  il  tramite  della  segreteria,  con  le
modalita' e i termini e unitamente ai documenti stabiliti dal  bando.
Con  la  presentazione  dell'iniziativa   il   soggetto   investitore
specifica  le  operazioni  ammissibili  per  le  quali  e'  richiesta
l'ammissione alla garanzia del Fondo. 
    2. In conformita' all'art. 73 della legge  regionale  5  dicembre
2003,  n.  18  (Interventi  urgenti   nei   settori   dell'industria,
dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in
materia di sicurezza sul lavoro, asili nido  nei  luoghi  di  lavoro,
nonche' a favore delle imprese  danneggiate  da  eventi  calamitosi),
l'ammissione  alla   garanzia   del   Fondo   e'   subordinata   alla
presentazione,  da  parte  dei  soggetti  beneficiari  finali  e  dei
soggetti investitori, ciascuno  per  quanto  di  competenza,  di  una
dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta',  resa  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa),  di  data
non   antecedente   a   sei   mesi   rispetto   alla    presentazione
dell'iniziativa, attestante il rispetto delle  normative  vigenti  in
tema di sicurezza sul lavoro. 
    3.   Gli   investimenti   di    venture    capital    contemplati
dall'iniziativa  non  devono  essere  gia'  deliberati  dai  soggetti
investitori al momento della presentazione dell'iniziativa  medesima,
salvo che la deliberazione dell'investimento sia stata  adottata  non
oltre sei mesi dalla presentazione e sia condizionata, nella  propria
esecutivita', all'acquisizione della garanzia del Fondo. 
    4.  Le  iniziative  presentate  sono  istruite  dalla  segreteria
secondo l'ordine cronologico di  ricevimento.  Entro  il  termine  di
sessanta  giorni   dal   ricevimento,   verificate   la   completezza
dell'istanza e la coerenza  degli  investimenti  di  venture  capital
contemplati  dall'iniziativa  con  quanto   previsto   dal   presente
regolamento, la segreteria  sottopone  al  Comitato  di  gestione  la
deliberazione di accoglimento dell'iniziativa e  di  ammissione  alla
garanzia delle operazioni ammissibili. Verificata  la  disponibilita'
di risorse sul Fondo, il Comitato di gestione adotta la deliberazione
sull'istanza entro i successivi trenta giorni. I termini sono sospesi
nei casi di cui all'art. 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n.  7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso). 
    5. Nel caso in cui l'iniziativa o la richiesta di ammissione alla
garanzia del Fondo sia rigettata, prima della  formale  adozione  del
provvedimento  negativo  da  parte  del  Comitato  di  gestione,   la
segreteria comunica tempestivamente ai soggetti investitori i  motivi
ostativi. Entro il termine di  dieci  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione, i soggetti investitori hanno il diritto di  presentare
per  iscritto  le  loro  osservazioni,  eventualmente  corredate   di
documenti. 
    6. L'ammissione alla garanzia del Fondo non comporta  commissioni
di  gestione  a  carico  del  soggetto  investitore  o  del  soggetto
beneficiario finale. 
 
                              Art. 12. 
 
         Deliberazione e perfezionamento degli investimenti 
 
    1. Nel  caso  di  investimenti  di  venture  capital  contemplati
dall'iniziativa non ancora deliberati dal soggetto  investitore  alla
data di  presentazione  dell'iniziativa  medesima,  gli  investimenti
medesimi devono essere deliberati dal soggetto investitore  entro  il
termine di sei mesi dalla data in cui  il  Comitato  di  gestione  ha
concesso la garanzia del Fondo sulle operazioni ammissibili. Entro il
medesimo termine deve essere data comunicazione alla segreteria della
deliberazione di concessione degli investimenti  di  venture  capital
contemplati dall'iniziativa. 
    2.   Gli   investimenti   di    venture    capital    contemplati
dall'iniziativa sono perfezionati entro ventiquattro mesi dalla  data
di notificazione  al  soggetto  investitore  della  deliberazione  di
ammissione alla garanzia del Fondo. 
    3. Per perfezionamento dell'investimento di  venture  capital  si
intende, a seconda dei casi: 
      a) il versamento al soggetto beneficiario  finale  dell'importo
corrispondente  alla  quota  di  partecipazione,   nel   caso   degli
investimenti in quasi-equity strutturati come capitale privilegiato e
degli investimenti in equity; 
      b) l'erogazione  e/o  la  messa  a  disposizione  del  soggetto
beneficiario finale dell'importo concesso, nel caso  di  investimenti
diversi da quelli di cui alla lettera a). 
    4. Nel caso di cui al comma 3,  lettera  b),  il  perfezionamento
puo' avvenire anche in piu' tranche. 
    5. L'intervenuto  perfezionamento  dell'investimento  di  venture
capital, se in unica soluzione, ovvero l'intervenuto  perfezionamento
delle singole tranche dell'investimento, nell'ipotesi di cui al comma
4, sono comunicati alla segreteria entro i successivi 3 mesi. 
    6.  Qualora  alla  scadenza  del  termine  di  cui  al  comma   2
l'operazione ammissibile sia perfezionata in misura inferiore al  100
per cento dell'importo  dell'operazione  garantita,  l'importo  della
garanzia concessa si intende automaticamente ridotto in proporzione. 
    7.  Il  soggetto  investitore  non   perfeziona   le   operazioni
ammissibili in presenza di  elementi  pregiudizievoli  a  carico  del
beneficiario  finale   conosciuti   o   conoscibili   con   diligenza
professionale e secondo buona fede, dandone tempestiva  comunicazione
alla segreteria. 
    8.  Il  soggetto  finanziatore  comunica  alla   segreteria   gli
eventuali mancati pagamenti da parte del  beneficiario  finale  sulle
operazioni garantite dal Fondo entro i successivi 3 mesi. 
 
                              Art. 13. 
 
            Durata e decorrenza della garanzia del Fondo 
 
    1. La garanzia del Fondo ha durata corrispondente  all'operazione
ammissibile garantita e comunque non superiore a sette anni. 
    2. Nel caso di  perfezionamento  dell'operazione  ammissibile  in
un'unica   soluzione,   la   garanzia   decorre   dalla   data    del
perfezionamento  dell'operazione.   Nel   caso   di   perfezionamento
dell'operazione ammissibile in  piu'  tranche,  la  garanzia  decorre
dalla data del perfezionamento di ciascuna tranche in proporzione  al
rispettivo importo. 
    3. Nel caso di  investimento  in  quasi-equity  strutturato  come
capitale privilegiato di cui all'art. 8,  comma  1,  lettera  a),  la
garanzia e' efficace dopo che sono trascorsi 360 giorni di detenzione
della partecipazione e  cessa  comunque  i  suoi  effetti  alla  data
dell'eventuale cessione della titolarita' della partecipazione, salva
l'intervenuta escussione, ricorrendone i presupposti. 
    4.  In  caso  di  modifica  delle   scadenze   delle   operazioni
ammissibili  garantite,  il  Comitato  di  gestione  puo',   in   via
eccezionale,  su  motivata  richiesta   del   soggetto   investitore,
autorizzare  l'eventuale  aggiornamento  dei  termini  temporali   di
validita' della garanzia. 
 
                              Art. 14. 
 
                 Escussione della garanzia del Fondo 
 
    1. La  richiesta  di  escussione  della  garanzia  del  Fondo  e'
presentata dal soggetto investitore alla segreteria con le  modalita'
e i termini e unitamente alla documentazione previste dal bando. 
    2.  L'escussione  della  garanzia  del  Fondo  e'  richiesta  dal
soggetto investitore nei  limiti  dell'importo  massimo  garantito  e
della percentuale di copertura della garanzia deliberati dal Comitato
di gestione in sede di ammissione, nel rispetto  di  quanto  previsto
all'art. 9. 
    3. Nel caso di investimenti di cui all'art. 8, comma  1,  lettera
a), la richiesta di escussione della garanzia del Fondo e' presentata
dal soggetto investitore, a pena di inammissibilita',  entro  novanta
giorni dalla data in cui si e' verificato  il  primo,  in  ordine  di
tempo, tra i seguenti eventi: 
      a) cessione delle quote  o  azioni  del  soggetto  beneficiario
finale, ovvero 
      b) messa in liquidazione volontaria del  soggetto  beneficiario
finale, ovvero 
      c) ammissione del soggetto beneficiario finale  alle  procedure
concorsuali, ovvero 
      d)  scadenza  del  termine  ultimo  previsto  per   l'esercizio
dell'opzione put nel caso di cui all'art. 9,  comma  3,  lettera  d),
ovvero 
      e) azzeramento del capitale sociale per  copertura  di  perdite
del soggetto beneficiario finale. 
    4. Nel caso di investimenti di cui all'art. 8, comma  1,  lettera
b), la richiesta di escussione della garanzia del Fondo e' presentata
dal soggetto investitore, a pena di inammissibilita',  entro  novanta
giorni dalla data in cui si e' verificato  il  primo,  in  ordine  di
tempo, tra i seguenti eventi: 
      a) scadenza del termine previsto per il rimborso; 
      b) decadenza dal beneficio del termine; 
      c) revoca dell'operazione di investimento. 
    5. Le richieste di escussione  possono  essere  presentate  anche
separatamente con riferimento alle operazioni di investimento di  cui
all'art. 8, comma 1, lettera a), rispetto a quelle di cui all'art. 8,
comma 1, lettera b), e viceversa. 
    6. Le richieste di  escussione  sono  istruite  dalla  segreteria
secondo l'ordine cronologico di  ricevimento.  Entro  il  termine  di
sessanta  giorni  dal  ricevimento,  completata   l'istruttoria,   la
segreteria  sottopone  al  Comitato  di  gestione  l'adozione   della
liquidazione - a titolo provvisorio - del 50 per cento della  perdita
a favore del soggetto investitore o il rigetto  dell'escussione.  Nei
casi di cui al comma 3, lettere a), d)  ed  e),  la  liquidazione  e'
definitiva e pari al totale della perdita. Il  Comitato  di  gestione
adotta  la  deliberazione  sulle  richieste  di  escussione  entro  i
successivi trenta giorni. 
    7. Il soggetto investitore puo' presentare domanda di sospensione
del  termine  previsto  per  la  presentazione  della  richiesta   di
escussione della garanzia del Fondo, prima della scadenza del termine
medesimo a pena  di  improcedibilita',  relativamente  ad  operazioni
ammissibili di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), per le  quali  si
sia verificato un evento di cui al comma 4, qualora sia in  corso  la
valutazione  da  parte  dello  stesso  soggetto  investitore  di  una
proposta di piano di ristrutturazione del debito  o  di  rientro  del
debito presentata dal soggetto beneficiario  finale.  La  sospensione
puo' essere concessa dal Comitato di  gestione  per  un  periodo  non
superiore a dodici mesi. 
    8. La richiesta di liquidazione  definitiva  della  garanzia  del
Fondo e di eventuale saldo del pagamento e' presentata  dal  soggetto
investitore, a pena di inammissibilita',  entro  novanta  giorni  dal
verificarsi di uno degli eventi di seguito riportati: 
      a) conclusione delle azioni giudiziali di  recupero  intraprese
dal soggetto investitore a carico del soggetto beneficiario finale; 
      b) conclusione, previa autorizzazione del Comitato di gestione,
di accordo transattivo con il soggetto beneficiario finale; 
      c) conclusione della procedura di liquidazione volontaria; 
      d) conclusione della procedura concorsuale che  ha  interessato
il soggetto  beneficiario  finale  oppure  approvazione  dello  stato
passivo ovvero del programma di liquidazione nel caso in cui  non  si
preveda alcun rimborso in relazione all'operazione ammissibile. 
    9. La scelta delle azioni da esperire nei confronti del  soggetto
beneficiario finale spetta al soggetto investitore. La  richiesta  di
cui al comma 8 puo' aver luogo anche in deroga alla  lettera  a)  del
comma medesimo, qualora con motivata  valutazione  di  professionista
qualificato  sia  attestata  la  diseconomicita'  delle   azioni   di
recupero. Nel caso di investimenti in quasi-equity di cui all'art. 8,
comma 1,  lettera  a),  le  somme  recuperate  a  seguito  di  azioni
eventualmente promosse dal soggetto  investitore  nei  confronti  dei
soggetti tenuti al riacquisto in virtu'  dell'esercizio  dell'opzione
put sono retrocessi pro quota al Fondo. 
    10. La richiesta di liquidazione definitiva  riporta  l'ammontare
dei recuperi effettuati e la quantificazione del complessivo  credito
ancora vantato a valere sulla garanzia  del  Fondo,  al  netto  della
liquidazione provvisoria di  cui  al  comma  6.  Qualora  la  perdita
definitiva a carico della garanzia del Fondo sia inferiore alla somma
pagata  anticipatamente  a   valere   sul   Fondo,   l'eccedenza   e'
riaccreditata al Fondo entro trenta giorni in  conformita'  a  quanto
previsto dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000. 
    11. Nel caso in cui la richiesta di escussione sia rigettata,  si
applica quanto disposto dall'art. 11, comma 5. 
 
                              Art. 15. 
 
              Obblighi dei soggetti beneficiari finali 
 
    1. I soggetti beneficiari finali hanno l'obbligo di svolgere  nel
territorio regionale le attivita' contemplate dal business  plan  che
il soggetto investitore ha valutato ai sensi dell'art. 3, comma 3, e,
per la durata della garanzia del Fondo, di: 
      a) mantenere la  sede  legale  o  operativa  in  Friuli-Venezia
Giulia; 
      b) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni
non inferiori a quelle  risultanti  dai  contratti  di  lavoro  della
categoria e della zona, in conformita' all'art.  36  della  legge  20
maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori); 
      c) rispettare le normative vigenti in  tema  di  sicurezza  sul
lavoro. 
    2. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al  comma  1,  il
soggetto beneficiario finale corrisponde a favore del Fondo una somma
pari  al  maggiore  dei  premi   annui   «esenti»   stabilito   nella
Comunicazione della commissione sull'applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato CE agli  aiuti  di  Stato  concessi  sotto  forma  di
garanzie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  C
155/10 del 20 giugno 2008. 
    3. Quanto previsto al comma 2,  si  applica  anche  nei  seguenti
casi: 
      a) la garanzia del  Fondo  e'  stata  concessa  sulla  base  di
informazioni,  attestazioni  o  dichiarazioni  mendaci,  inesatte   o
reticenti del soggetto beneficiario finale, se determinanti  ai  fini
dell'ammissibilita' all'intervento del Fondo; 
      b) le deliberazioni del Comitato di gestione sono annullate  in
quanto riconosciute invalide per originari vizi di legittimita' o  di
merito indotti dalla condotta del soggetto  beneficiario  finale  non
conforme al principio di buona fede. 
    4. Al verificarsi dei casi di cui ai commi 2 e 3,  la  segreteria
comunica al soggetto beneficiario finale la somma da corrispondere al
Fondo. Il soggetto beneficiario finale e' obbligato a  effettuare  il
pagamento entro i successivi novanta  giorni.  Se  il  termine  scade
senza che il pagamento sia effettuato, la garanzia e' revocata. 
    5. La comunicazione di  cui  al  comma  4  e'  inviata  anche  al
soggetto investitore, che ha  la  facolta'  di  effettuare  entro  il
termine stabilito il pagamento. 
 
                              Art. 16. 
 
               Inefficacia e decadenza della garanzia 
 
    1. La garanzia del Fondo e' inefficace qualora sia stata concessa
sulla base di informazioni,  attestazioni  o  dichiarazioni  mendaci,
inesatte o reticenti del soggetto investitore ovvero  sulla  base  di
informazioni,  attestazioni  o  dichiarazioni  mendaci,  inesatte   o
reticenti  del  soggetto  beneficiario  finale,   che   il   soggetto
investitore aveva verificato  o  avrebbe  potuto  verificare  con  la
dovuta   diligenza   professionale,   se   determinanti    ai    fini
dell'ammissibilita' alla garanzia del Fondo. La garanzia del Fondo e'
altresi'  inefficacie  qualora  le  deliberazioni  del  Comitato   di
gestione  siano  annullate  in  quanto  riconosciute   invalide   per
originari vizi di legittimita' o di merito indotti dalla condotta del
soggetto investitore non conforme al principio di buona fede. 
    2. La garanzia del Fondo decade: 
      a) nel caso di violazione dei termini di cui all'art. 12, comma
1, in materia di deliberazione e comunicazione alla segreteria  degli
investimenti da parte del soggetto investitore; 
      b) nel caso di violazione del termine di cui all'art. 12, comma
2, in materia di perfezionamento degli investimenti; 
      c) nel caso di violazione  di  quanto  stabilito  all'art.  12,
comma 7, in materia di presenza di elementi pregiudizievoli a  carico
del beneficiario finale prima del  perfezionamento  delle  operazioni
ammissibili. 
    3. Qualora alla scadenza del termine di cui all'art. 12, comma 2,
l'investimento in quasi-equity strutturato come capitale privilegiato
di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), o l'investimento in equity di
cui all'art. 8, comma 3, sia perfezionato in  misura  inferiore  alla
misura minima prevista rispettivamente, al  comma  2  e  al  comma  3
dell'art. 8 medesimo, tutte le  garanzie  concesse  sulle  operazioni
ammissibili contemplate dall'iniziativa decadono. 
 
                              Art. 17. 
 
                        Revoca della garanzia 
 
    1. La garanzia del Fondo e' revocata in caso di mancato  rispetto
del termine di pagamento di cui all'art.  15,  comma  4,  salvo  che,
entro  il  medesimo  termine,  il  pagamento  ivi  previsto  non  sia
effettuato dal soggetto investitore ai sensi dell'art. 15, comma 5. 
 
                              Art. 18. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale. 
    (Omissis). 
Visto, il Presidente: Fedriga