(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 55  del
                          28 novembre 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
    (Omissis)  
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto e l'art. 118, comma  quarto,
della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere d) e f), dello Statuto; 
  Vista la legge 29 maggio 2017, n. 71  (Disposizioni  a  tutela  dei
minori  per  la  prevenzione  ed  il  contrasto  del   fenomeno   del
cyberbullismo); 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117  (Codice  del
Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6
giugno 2016, n. 106 ); 
  Vista   la   legge   20   agosto   2019,   n.   92    (Introduzione
dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica); 
  Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro); 
  Vista la legge regionale 15 novembre 2004, n. 63 (Norme  contro  le
discriminazioni    determinante    dall'orientamento    sessuale    o
dell'identita' di genere); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.  40  (Disciplina  del
servizio sanitario regionale); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato
di interventi e servizi per la tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Il  fenomeno  sociale  del  bullismo  e  cyberbullismo  e'  in
continua espansione, coinvolgendo sempre piu' minori, fin da bambini,
primariamente nel contesto scolastico e, anche in Toscana, si  rileva
negli anni un incremento rilevante del fenomeno; 
    2. Il bullismo, secondo  quanto  contenuto  nella  direttiva  del
Ministro della pubblica istruzione 5 febbraio 2007, n. 16  (Linee  di
indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e
la lotta al bullismo), «... si configura come un  fenomeno  dinamico,
multidimensionale e relazionale che riguarda non  solo  l'interazione
del  prevaricatore  con  la  vittima,  che  assume  atteggiamenti  di
rassegnazione, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli
diversi»; 
    3. Per cyberbullismo si intende, ai sensi dell'art. 1,  comma  2,
della  legge  n.  71/2017:  «...  qualunque   forma   di   pressione,
aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione,
furto d'identita', alterazione, acquisizione illecita, manipolazione,
trattamento  illecito  di  dati  personali  in  danno  di  minorenni,
realizzata per via telematica, nonche'  la  diffusione  di  contenuti
on-line aventi ad oggetto anche uno o piu' componenti della  famiglia
del minore il cui scopo intenzionale e  predominante  sia  quello  di
isolare un minore o un gruppo di minori  ponendo  in  atto  un  serio
abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo»; 
    4. A livello europeo nel tempo sono state  poste  in  essere,  su
piu' livelli, strategie per contrastare questo  fenomeno,  a  partire
dal  programma  pluriennale   dell'Unione   europea   di   cui   alla
decisione 2008/1351/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del  16
dicembre 2008 relativa a un programma comunitario pluriennale per  la
protezione dei bambini che  usano  internet  e  altre  tecnologie  di
comunicazione,  passando  per   il   programma   «Connecting   Europe
Facility», che ha finanziato azioni relative alla  strategia  «Better
Internet for Kids»; 
    5. La gravita' del fenomeno ha indotto il legislatore statale  ad
approvare la legge n. 71/2017 che prevede disposizioni a  tutela  dei
minori  per  la  prevenzione  ed  il  contrasto  del   fenomeno   del
cyberbullismo e  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca ha  istituito,  in  data  7  febbraio  2017,  la  prima
«Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo  a  scuola»
in concomitanza con il «Safer Internet Day»; 
    6.  Appare  pertanto  opportuno  prevedere  norme  regionali  che
dispongano interventi efficaci e continuativi sul territorio  toscano
per  prevenire  e  contrastare  il  fenomeno  del  bullismo   e   del
cyberbullismo; 
    7. Appaiono piu' che positive le esperienze e le attivita'  messe
in campo recentemente da soggetti istituzionali pubblici e privati in
alcune scuole toscane, dove  un  gruppo  di  studenti  affiancato  da
docenti della scuola stessa, segue un percorso di formazione  per  la
prevenzione del bullismo in modo da essere soggetti attivi e  formare
successivamente i propri coetanei con la metodologia  dell'educazione
tra pari; 
    8. E' fondamentale il coinvolgimento nella programmazione e nella
progettazione degli interventi regionali degli enti del terzo settore
cosi' come previsto dall'art. 55 decreto legislativo n. 117/2017; 
    9. Al fine di monitorare  e  intervenire  sul  piano  politico  e
amministrativo e' istituito il Comitato regionale  per  la  lotta  al
bullismo ed al cyberbullismo; 
    10.  La  Regione  si  avvale  dell'Osservatorio  Internet@Minori,
costituito con protocollo di intesa sottoscritto in data 30 settembre
2014 dall'Istituto degli innocenti di Firenze, dal Comitato regionale
per le comunicazioni (CORECOM) Toscana e dal Coordinamento  nazionale
dei comitati per le comunicazioni  delle  regioni  e  delle  province
autonome in accordo  con  il  Comitato  regionale  per  la  lotta  al
bullismo  e  al  cyberbullismo,  e  rinnovato,  con  l'adesione   del
Consiglio regionale, il 6 giugno 2017,  quale  punto  di  riferimento
regionale per tutte le attivita' di informazione,  sensibilizzazione,
monitoraggio e studio in materia di tutela dei minori in  internet  e
uso corretto del web; 
    11. Al fine di assicurare agli studenti, agli insegnanti ed  alla
cittadinanza funzioni di ascolto,  informazione  ed  orientamento  ai
percorsi territoriali socio-sanitari dedicati, la Regione  si  avvale
anche  del  Centro  di  ascolto  regionale  all'interno  della   rete
regionale  di  ascolto  istituita  con  deliberazione  della   giunta
regionale 6 agosto 2018, n. 910 (Costituzione della rete regionale di
ascolto, informazione  e  orientamento  dei  cittadini  sui  percorsi
socio-sanitari). 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La presente legge e' volta a promuovere azioni di prevenzione  e
di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo al fine  di
tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale  e  psicologica
delle persone di minore eta'  nei  loro  contesti  di  vita,  nonche'
azioni  di  monitoraggio-analisi  dello  sviluppo  del   fenomeno   e
dell'efficacia delle misure attuate. 
  2. Le azioni di prevenzione e  contrasto  sono  svolte  all'interno
delle varie agenzie educative,  delle  famiglie,  della  scuola,  dei
luoghi di aggregazione giovanili sociali, culturali e sportivi.