(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 55 del 28 novembre 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis) IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto e l'art. 118, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere d) e f), dello Statuto; Vista la legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo); Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106 ); Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92 (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica); Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); Vista la legge regionale 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinante dall'orientamento sessuale o dell'identita' di genere); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); Considerato quanto segue: 1. Il fenomeno sociale del bullismo e cyberbullismo e' in continua espansione, coinvolgendo sempre piu' minori, fin da bambini, primariamente nel contesto scolastico e, anche in Toscana, si rileva negli anni un incremento rilevante del fenomeno; 2. Il bullismo, secondo quanto contenuto nella direttiva del Ministro della pubblica istruzione 5 febbraio 2007, n. 16 (Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo), «... si configura come un fenomeno dinamico, multidimensionale e relazionale che riguarda non solo l'interazione del prevaricatore con la vittima, che assume atteggiamenti di rassegnazione, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi»; 3. Per cyberbullismo si intende, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 71/2017: «... qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche' la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o piu' componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo»; 4. A livello europeo nel tempo sono state poste in essere, su piu' livelli, strategie per contrastare questo fenomeno, a partire dal programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 2008/1351/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di comunicazione, passando per il programma «Connecting Europe Facility», che ha finanziato azioni relative alla strategia «Better Internet for Kids»; 5. La gravita' del fenomeno ha indotto il legislatore statale ad approvare la legge n. 71/2017 che prevede disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha istituito, in data 7 febbraio 2017, la prima «Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola» in concomitanza con il «Safer Internet Day»; 6. Appare pertanto opportuno prevedere norme regionali che dispongano interventi efficaci e continuativi sul territorio toscano per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo; 7. Appaiono piu' che positive le esperienze e le attivita' messe in campo recentemente da soggetti istituzionali pubblici e privati in alcune scuole toscane, dove un gruppo di studenti affiancato da docenti della scuola stessa, segue un percorso di formazione per la prevenzione del bullismo in modo da essere soggetti attivi e formare successivamente i propri coetanei con la metodologia dell'educazione tra pari; 8. E' fondamentale il coinvolgimento nella programmazione e nella progettazione degli interventi regionali degli enti del terzo settore cosi' come previsto dall'art. 55 decreto legislativo n. 117/2017; 9. Al fine di monitorare e intervenire sul piano politico e amministrativo e' istituito il Comitato regionale per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo; 10. La Regione si avvale dell'Osservatorio Internet@Minori, costituito con protocollo di intesa sottoscritto in data 30 settembre 2014 dall'Istituto degli innocenti di Firenze, dal Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) Toscana e dal Coordinamento nazionale dei comitati per le comunicazioni delle regioni e delle province autonome in accordo con il Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo, e rinnovato, con l'adesione del Consiglio regionale, il 6 giugno 2017, quale punto di riferimento regionale per tutte le attivita' di informazione, sensibilizzazione, monitoraggio e studio in materia di tutela dei minori in internet e uso corretto del web; 11. Al fine di assicurare agli studenti, agli insegnanti ed alla cittadinanza funzioni di ascolto, informazione ed orientamento ai percorsi territoriali socio-sanitari dedicati, la Regione si avvale anche del Centro di ascolto regionale all'interno della rete regionale di ascolto istituita con deliberazione della giunta regionale 6 agosto 2018, n. 910 (Costituzione della rete regionale di ascolto, informazione e orientamento dei cittadini sui percorsi socio-sanitari). Approva la presente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La presente legge e' volta a promuovere azioni di prevenzione e di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica delle persone di minore eta' nei loro contesti di vita, nonche' azioni di monitoraggio-analisi dello sviluppo del fenomeno e dell'efficacia delle misure attuate. 2. Le azioni di prevenzione e contrasto sono svolte all'interno delle varie agenzie educative, delle famiglie, della scuola, dei luoghi di aggregazione giovanili sociali, culturali e sportivi.