Art. 2 
 
                        Interventi regionali 
 
  1. La Regione promuove e sostiene, nel rispetto di quanto  previsto
dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela  dei  minori
per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno  del  cyberbullismo),
per le finalita' espresse nell'art. 1: 
    a)  azioni  di  sostegno  alla  genitorialita'  volte  a  fornire
strumenti pedagogici  ed  educativi  ai  genitori  nel  loro  compito
educativo all'autonomia, al rispetto e alla socialita'; 
    b) azioni dirette  al  personale  scolastico  ed  educativo,  per
fornire strumenti pedagogici ed educativi sui  temi  del  bullismo  e
cyberbullismo; 
    c) azioni svolte direttamente tra le persone di minore  eta',  in
particolare attraverso la metodologia dell'educazione tra pari per la
diffusione della cultura della legalita' e volte  al  rispetto  della
dignita' delle persone,  alla  valorizzazione  delle  diversita',  al
contrasto a tutte le discriminazioni nel rispetto  del  principio  di
eguaglianza tra le persone, senza distinzione alcuna; 
    d) azioni rivolte alle persone di minore  eta'  e  alle  famiglie
finalizzate all'uso consapevole degli strumenti informatici  e  della
rete internet nel rispetto di quanto previsto dalla legge  20  agosto
2019,    n.    92    (Introduzione    dell'insegnamento    scolastico
dell'educazione civica); 
    e) azioni di raccolta dati, analisi e monitoraggio  del  fenomeno
del  bullismo,  in  tutte  le   sue   manifestazioni,   compreso   il
cyberbullismo e dell'efficacia delle misure di contrasto realizzate; 
    f) azioni per la promozione dell'uso di social media riconosciuti
a  livello  istituzionale,  per  l'informazione,   sensibilizzazione,
contatto con i servizi dedicati alla prevenzione e presa in carico; 
    g) azioni per la mappatura e  l'implementazione  di  percorsi  di
presa in carico  territoriali,  promuovendo  i  punti  di  accesso  e
accoglienza specifici, dedicati e diretti, e la condivisione di buone
prassi per la presa in carico; 
    h) azioni per la promozione del raccordo  tra  gli  sportelli  di
ascolto scolastici e i servizi sanitari di riferimento per  la  presa
in carico. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 la giunta regionale, anche  attraverso
protocolli di  intesa  ed  accordi  tra  la  Regione  ed  i  soggetti
istituzionali che, a diverso titolo e nei diversi settori della  vita
sociale, svolgono un ruolo formativo e culturale nei confronti  delle
persone di minore eta', attiva i seguenti interventi: 
    a)  realizzazione  di  campagne   di   sensibilizzazione   e   di
informazione rivolte agli  insegnanti,  agli  studenti  e  alle  loro
famiglie e nei vari contesti associativi sul fenomeno del bullismo  e
del cyberbullismo e delle sue conseguenze,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dalla legge n. 71/2017,  anche  per  la  comprensione  delle
conseguenze di lungo  termine  e  della  potenziale  irreversibilita'
della condivisione di immagini e video  attraverso  i  social  ed  in
rete; 
    b) corsi  di  formazione  rivolti  a  gruppi  di  studenti,  come
educatori tra  pari,  finalizzati  alla  creazione  di  occasioni  di
ascolto e confronto all'interno delle  proprie  classi,  in  modo  da
rendere gli studenti protagonisti attivi nel percorso di  prevenzione
dei  fenomeni  di  bullismo  e  cyberbullismo  ed  informarli   della
possibilita' di portare all'attenzione i singoli episodi,  prima  che
assumano profili di pericolo  per  l'integrita'  psicologica  se  non
profili di illiceita'; 
    c)  programmi  di  formazione  per  il  personale  scolastico  ed
educativo volti alla promozione  di  consapevolezza  sulle  dinamiche
psicologiche coinvolte, all'acquisizione di tecniche pedagogiche e di
pratiche educative per attuare azioni preventive e di  contrasto  del
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, nonche' di competenze  per
riconoscere l'emergere di episodi di bullismo  e  cyberbullismo,  nel
rispetto di quanto previsto dalla legge n. 71/2017; 
    d) programmi integrati di formazione nell'ambito  dell'educazione
civica e, in particolare, dell'educazione digitale, nel  rispetto  di
quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 92/2019; 
    e) istituzione di un numero verde specifico, attraverso il  quale
personale  professionalmente  qualificato  del  Centro   di   ascolto
regionale, garantisce a studenti, insegnanti e cittadinanza, funzioni
di ascolto, informazione ed orientamento  ai  servizi  socio-sanitari
presenti sul territorio appositamente dedicati; 
    f)  promozione   dell'attivazione   e   dell'implementazione   di
sportelli  di  ascolto  pedagogici  a  supporto   delle   istituzioni
scolastiche. 
  3. Per le finalita'  di  cui  all'art.  1,  la  Regione  si  avvale
dell'Osservatorio  Internet@Minori,  costituito  con  protocollo   di
intesa sottoscritto in data 6 giugno 2017  dal  consiglio  regionale,
dall'Istituto degli innocenti di Firenze, dal Comitato regionale  per
le comunicazioni (CORECOM) Toscana e dal Coordinamento nazionale  dei
comitati per le comunicazioni delle regioni e delle province autonome
in accordo con il Comitato regionale per la lotta al  bullismo  e  al
cyberbullismo, quale punto di  riferimento  regionale  per  tutte  le
attivita' di informazione, sensibilizzazione, monitoraggio  e  studio
in materia di tutela dei minori in internet e uso corretto del web.