Art. 3 
 
                   Realizzazione degli interventi 
 
  1. Le azioni e gli interventi di cui all'art. 2, commi 1 e 2,  sono
programmati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con i
soggetti di cui all'art. 4, nell'ambito delle  proprie  competenze  e
nel quadro degli strumenti previsti da: 
    a) legge regionale 26 luglio  2002,  n.  32  (Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro); 
    b) legge regionale 15 novembre  2004,  n.  63  (Norme  contro  le
discriminazioni    determinante    dall'orientamento    sessuale    o
dell'identita' di genere); 
    c) legge regionale  24  febbraio  2005,  n.  40  (Disciplina  del
Servizio sanitario regionale); 
    d) legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato  di
interventi e servizi  per  la  tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale); 
    e) art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117  (Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106 ). 
  2. Gli interventi di cui all'art. 2, commi 1 e 2, in  coerenza  con
il programma regionale di sviluppo (PRS), sono individuati dalla nota
di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale  (DEFR)
di cui all'art.  9  della  legge  regionale  7  gennaio  2015,  n.  1
(Disposizioni in materia di programmazione  economica  e  finanziaria
regionale  e  relative  procedure  contabili.  Modifiche   alla legge
regionale n. 20/2008), che stabilisce altresi' i relativi criteri per
l'assegnazione dei finanziamenti. 
  3. Le azioni e gli interventi di cui  all'art.  2,  commi  1  e  2,
possono essere realizzati: 
    a) direttamente dalla Regione,  anche  in  collaborazione  con  i
soggetti di cui all'art. 4; 
    b) dai soggetti di cui all'art. 4.