Art. 3 Realizzazione degli interventi 1. Le azioni e gli interventi di cui all'art. 2, commi 1 e 2, sono programmati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 4, nell'ambito delle proprie competenze e nel quadro degli strumenti previsti da: a) legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); b) legge regionale 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinante dall'orientamento sessuale o dell'identita' di genere); c) legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale); d) legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); e) art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ). 2. Gli interventi di cui all'art. 2, commi 1 e 2, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS), sono individuati dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'art. 9 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), che stabilisce altresi' i relativi criteri per l'assegnazione dei finanziamenti. 3. Le azioni e gli interventi di cui all'art. 2, commi 1 e 2, possono essere realizzati: a) direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 4; b) dai soggetti di cui all'art. 4.