Art. 4 
 
                         Soggetti attuatori 
 
  1. Sono soggetti attuatori degli  interventi  di  cui  all'art.  2,
comma 2: 
    a) i comuni singoli o  associati,  anche  tramite  la  conferenza
zonale per l'educazione e l'istruzione di cui  all'art.  6-ter  della
legge regionale n. 32/2002; 
    b) le scuole di ogni ordine e grado, anche tramite la  conferenza
zonale per l'educazione e l'istruzione di cui  all'art.  6-ter  della
legge regionale n. 32/2002; 
    c) le aziende del Servizio sanitario regionale di cui alla  legge
regionale n. 40/2005; 
    d) enti di ricerca e universita' degli studi; 
    e) soggetti  giuridici  privati  senza  finalita'  di  lucro  con
comprovata esperienza nel settore o rappresentativi dei comuni.