Art. 4 Soggetti attuatori 1. Sono soggetti attuatori degli interventi di cui all'art. 2, comma 2: a) i comuni singoli o associati, anche tramite la conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione di cui all'art. 6-ter della legge regionale n. 32/2002; b) le scuole di ogni ordine e grado, anche tramite la conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione di cui all'art. 6-ter della legge regionale n. 32/2002; c) le aziende del Servizio sanitario regionale di cui alla legge regionale n. 40/2005; d) enti di ricerca e universita' degli studi; e) soggetti giuridici privati senza finalita' di lucro con comprovata esperienza nel settore o rappresentativi dei comuni.