Art. 6 
 
   Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo 
 
  1. E' istituito presso il Consiglio regionale il Comitato regionale
per la lotta al bullismo e al cyberbullismo,  di  seguito  denominato
«Comitato». 
  2. Il Comitato e' nominato dal consiglio regionale ed  e'  composto
da: 
    a) l'assessore competente in materia di diritto alla  salute,  al
welfare e all'integrazione socio-sanitaria, o suo delegato; 
    b) l'assessore competente in materia di istruzione, formazione  e
lavoro, o suo delegato; 
    c) l'assessore competente  in  materia  di  sistemi  informativi,
politiche per la sicurezza dei cittadini e cultura della legalita', o
suo delegato; 
    d) l'assessore competente in  materia  di  universita',  ricerca,
educazione alla cittadinanza e politiche di genere o suo delegato; 
    e) i presidenti delle commissioni consiliari competenti,  o  loro
delegati; 
    f) la presidente della Commissione regionale pari opportunita'  o
suo delegato; 
    g) il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, o suo delegato; 
    h) il presidente del CORECOM Toscana, o suo delegato; 
    i) tre rappresentanti designati dall'Associazione  nazionale  dei
comuni italiani (ANCI) Toscana, due dei quali individuati all'interno
del Coordinamento regionale ANCI giovani; 
    l) il presidente dell'Istituto degli innocenti, o suo delegato; 
    m) un rappresentante designato dal Compartimento polizia  postale
e  delle  comunicazioni  Toscana,  previa  intesa   con   l'ente   di
appartenenza; 
    n) un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico  regionale
per la Toscana, previa intesa con l'ente di appartenenza; 
    o) il presidente dell'Ordine degli psicologi della Toscana, o suo
delegato; 
    p) due rappresentanti designati dal Parlamento degli studenti nel
rispetto del principio della rappresentanza di genere; 
    q)  tre  rappresentanti  designati  da   tre   associazioni   con
comprovata esperienza nella promozione dei diritti delle  persone  di
minore eta' e degli adolescenti  e  nelle  tematiche  di  genere.  Le
associazioni sono individuate con modalita'  stabilite  dalla  giunta
regionale con  deliberazione  da  approvarsi  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge; 
    r) un rappresentante designato dal mondo sportivo  con  modalita'
stabilite dalla giunta  regionale  con  deliberazione  da  approvarsi
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
  3. Il presidente del Comitato e' individuato dalla giunta regionale
fra gli assessori di cui al comma 2. 
  4. Su proposta del presidente, possono essere attivati  all'interno
del Comitato sottogruppi di lavoro per tematiche specifiche. 
  5. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato
funzionari  regionali,  rappresentanti   delle   forze   dell'ordine,
operatori   sanitari,   operatori   del   terzo   settore   e   altre
professionalita' con competenze specifiche nell'ambito del bullismo e
del cyberbullismo. 
  6.  Il  Comitato  ha  funzioni   consultive,   propositive   e   di
monitoraggio in  relazione  sia  al  fenomeno,  sia  alle  misure  di
contrasto e prevenzione poste in atto. In particolare: 
    a) propone alla giunta regionale ed alle istituzioni  interessate
azioni integrate finalizzate al  contrasto  e  alla  prevenzione  del
bullismo  e  del  cyberbullismo  sulla  base  dell'analisi  dei  dati
regionali a disposizione; 
    b) fornisce collaborazione alle strutture della giunta regionale,
alle istituzioni interessate ed agli operatori del territorio per  la
promozione di iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle
problematiche connesse al fenomeno del bullismo e cyberbullismo; 
    c)  fornisce,  su  richiesta  della  giunta  regionale  o   delle
commissioni consiliari competenti, indirizzi, pareri  e  informazioni
in materia, anche funzionali alla realizzazione del  monitoraggio  di
cui all'art. 7. 
  7. Il Comitato predispone un regolamento  interno  per  il  proprio
funzionamento. 
  8. La partecipazione al Comitato e' a titolo gratuito.