Art. 6 Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo 1. E' istituito presso il Consiglio regionale il Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo, di seguito denominato «Comitato». 2. Il Comitato e' nominato dal consiglio regionale ed e' composto da: a) l'assessore competente in materia di diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria, o suo delegato; b) l'assessore competente in materia di istruzione, formazione e lavoro, o suo delegato; c) l'assessore competente in materia di sistemi informativi, politiche per la sicurezza dei cittadini e cultura della legalita', o suo delegato; d) l'assessore competente in materia di universita', ricerca, educazione alla cittadinanza e politiche di genere o suo delegato; e) i presidenti delle commissioni consiliari competenti, o loro delegati; f) la presidente della Commissione regionale pari opportunita' o suo delegato; g) il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, o suo delegato; h) il presidente del CORECOM Toscana, o suo delegato; i) tre rappresentanti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) Toscana, due dei quali individuati all'interno del Coordinamento regionale ANCI giovani; l) il presidente dell'Istituto degli innocenti, o suo delegato; m) un rappresentante designato dal Compartimento polizia postale e delle comunicazioni Toscana, previa intesa con l'ente di appartenenza; n) un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, previa intesa con l'ente di appartenenza; o) il presidente dell'Ordine degli psicologi della Toscana, o suo delegato; p) due rappresentanti designati dal Parlamento degli studenti nel rispetto del principio della rappresentanza di genere; q) tre rappresentanti designati da tre associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti delle persone di minore eta' e degli adolescenti e nelle tematiche di genere. Le associazioni sono individuate con modalita' stabilite dalla giunta regionale con deliberazione da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; r) un rappresentante designato dal mondo sportivo con modalita' stabilite dalla giunta regionale con deliberazione da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Il presidente del Comitato e' individuato dalla giunta regionale fra gli assessori di cui al comma 2. 4. Su proposta del presidente, possono essere attivati all'interno del Comitato sottogruppi di lavoro per tematiche specifiche. 5. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato funzionari regionali, rappresentanti delle forze dell'ordine, operatori sanitari, operatori del terzo settore e altre professionalita' con competenze specifiche nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo. 6. Il Comitato ha funzioni consultive, propositive e di monitoraggio in relazione sia al fenomeno, sia alle misure di contrasto e prevenzione poste in atto. In particolare: a) propone alla giunta regionale ed alle istituzioni interessate azioni integrate finalizzate al contrasto e alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo sulla base dell'analisi dei dati regionali a disposizione; b) fornisce collaborazione alle strutture della giunta regionale, alle istituzioni interessate ed agli operatori del territorio per la promozione di iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle problematiche connesse al fenomeno del bullismo e cyberbullismo; c) fornisce, su richiesta della giunta regionale o delle commissioni consiliari competenti, indirizzi, pareri e informazioni in materia, anche funzionali alla realizzazione del monitoraggio di cui all'art. 7. 7. Il Comitato predispone un regolamento interno per il proprio funzionamento. 8. La partecipazione al Comitato e' a titolo gratuito.