Art. 7 
 
           Monitoraggio e relazione al consiglio regionale 
 
  1. La giunta regionale, anche attraverso  l'elaborazione  dei  dati
forniti dai soggetti attuatori per il tramite del Comitato  regionale
per la lotta al bullismo e al cyberbullismo, effettua il monitoraggio
sull'evoluzione del fenomeno, sulle politiche in materia di contrasto
al bullismo e cyberbullismo e  sulla  loro  efficacia,  ed  invia  al
consiglio  regionale   una   relazione   annuale,   specificando   la
distribuzione  territoriale,  i  soggetti  coinvolti,  e  le  risorse
impiegate.  La  giunta  regionale  definisce  le  nuove   misure   da
intraprendere, anche in relazione ai dati da raccogliere sul fenomeno
e sulle misure di contrasto.