Art. 7 Monitoraggio e relazione al consiglio regionale 1. La giunta regionale, anche attraverso l'elaborazione dei dati forniti dai soggetti attuatori per il tramite del Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo, effettua il monitoraggio sull'evoluzione del fenomeno, sulle politiche in materia di contrasto al bullismo e cyberbullismo e sulla loro efficacia, ed invia al consiglio regionale una relazione annuale, specificando la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti, e le risorse impiegate. La giunta regionale definisce le nuove misure da intraprendere, anche in relazione ai dati da raccogliere sul fenomeno e sulle misure di contrasto.