Art. 8 Norma finanziaria 1. Per l'anno 2019, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5 e' autorizzata la spesa di euro 50.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», Programma 02 «Sistema integrato di sicurezza urbana», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021; 2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 e' autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2019-2021, annualita' 2019, per competenza e cassa di uguale importo: Anno 2019: In diminuzione Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 50.000,00; In aumento Missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», Programma 02 «Sistema integrato di sicurezza urbana», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 50.000,00. 3. Dall'attuazione di quanto previsto agli articoli 3 e 7 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 26 novembre 2019 ROSSI (Omissis)