Art. 8 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Per l'anno 2019, per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 5 e' autorizzata la spesa di euro 50.000,00 cui si fa fronte
con gli stanziamenti della Missione 3 «Ordine pubblico e  sicurezza»,
Programma 02 «Sistema integrato di sicurezza urbana», Titolo 1 «Spese
correnti» del bilancio di previsione 2019-2021; 
  2. Ai fini della copertura  degli  oneri  di  cui  al  comma  1  e'
autorizzata  la  seguente  variazione  al  bilancio   di   previsione
2019-2021, annualita' 2019, per competenza e cassa di uguale importo: 
    Anno 2019: 
      In diminuzione 
      Missione 20  «Fondi  e  accantonamenti»,  Programma  03  «Altri
fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 50.000,00; 
      In aumento 
      Missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», Programma 02 «Sistema
integrato di sicurezza urbana», Titolo 1 «Spese correnti»,  per  euro
50.000,00. 
  3. Dall'attuazione di quanto previsto  agli  articoli  3  e  7  non
possono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio
regionale. 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 26 novembre 2019 
 
                                ROSSI 
 
  (Omissis)