Art. 10 
 
Attivita' di  degustazione  del  vino  in  abbinamento  ad  alimenti.
  Inserimento dell'art. 22-decies nella legge regionale n. 30/2003. 
 
  1. Dopo l'art.  22-novies  della  legge  regionale  n.  30/2003  e'
inserito il seguente: 
    «Art.  22-decies  (Attivita'  di   degustazione   del   vino   in
abbinamento ad alimenti). - 1.  Nel  caso  in  cui  le  attivita'  di
degustazione del vino in abbinamento a  prodotti  agroalimentari  non
siano svolte  in  ambito  agrituristico,  l'abbinamento  ai  prodotti
vitivinicoli aziendali  deve  avvenire  con  prodotti  agroalimentari
freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati,
pronti  per  il  consumo  nel  rispetto  delle  discipline  e   delle
condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa
vigente, e prevalentemente legati alle produzioni  locali  e  tipiche
della Toscana quali: 
      a)  prodotti  a  denominazione   geografica   protetta   (DOP),
indicazione  geografica  protetta  (IGP),  specialita'   tradizionale
garantita (STG) e prodotto di montagna di cui al regolamento (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sui  regimi  di
qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; 
      b) prodotti ottenuti con tecniche di  produzione  integrata  di
cui alla legge  regionale  14  aprile  1999,  n.  25  (Norme  per  la
valorizzazione  dei  prodotti  agricoli  e  alimentari  ottenuti  con
tecniche di produzione  integrata  e  tutela  contro  la  pubblicita'
ingannevole); 
      c)  prodotti  agroalimentari  tradizionali  (PAT)  di  cui   al
regolamento adottato  con  decreto  del  Ministro  per  le  politiche
agricole e forestali 8 settembre 1999, n.  350  (Regolamento  recante
norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui  all'art.
8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173); 
      d)  prodotti  ottenuti  con  metodo  biologico  ai  sensi   del
regolamento (CE)  n.  834/2007  del  28  giugno  2007  del  Consiglio
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura  dei  prodotti
biologici e che abroga  il  regolamento  (CEE)  n.  2092/1991  e  del
regolamento (CE) n. 889/2008 del 5 settembre 2008  della  Commissione
recante modalita' di applicazione del regolamento  (CE)  n.  834/2007
per quanto riguarda la  produzione  biologica,  l'etichettatura  e  i
controlli. 
  2. Nel caso in  cui  le  attivita'  di  degustazione  del  vino  in
abbinamento  a  prodotti  agroalimentari  siano  svolte   in   ambito
agrituristico si applicano gli  articoli  10  e  13  del  regolamento
emanato con decreto del Presidente della Giunta  regionale  3  agosto
2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione  della  legge  regionale  23
giugno 2003, n. 30 «Disciplina delle attivita' agrituristiche e delle
fattorie didattiche in Toscana»). 
  3.  Dall'attivita'  di  degustazione  del  vino  in  abbinamento  a
prodotti agroalimentari sono in ogni caso escluse  le  attivita'  che
configurano la somministrazione di pasti alimenti e bevande.».