Art. 10 Attivita' di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti. Inserimento dell'art. 22-decies nella legge regionale n. 30/2003. 1. Dopo l'art. 22-novies della legge regionale n. 30/2003 e' inserito il seguente: «Art. 22-decies (Attivita' di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti). - 1. Nel caso in cui le attivita' di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari non siano svolte in ambito agrituristico, l'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Toscana quali: a) prodotti a denominazione geografica protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialita' tradizionale garantita (STG) e prodotto di montagna di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; b) prodotti ottenuti con tecniche di produzione integrata di cui alla legge regionale 14 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicita' ingannevole); c) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173); d) prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991 e del regolamento (CE) n. 889/2008 del 5 settembre 2008 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli. 2. Nel caso in cui le attivita' di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari siano svolte in ambito agrituristico si applicano gli articoli 10 e 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 «Disciplina delle attivita' agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana»). 3. Dall'attivita' di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari sono in ogni caso escluse le attivita' che configurano la somministrazione di pasti alimenti e bevande.».