Art. 11 Elenco degli operatori delle attivita' di enoturismo Inserimento dell'art. 22-undecies nella legge regionale n. 30/2003 1. Dopo l'art. 22-decies della legge regionale n. 30/2003 e' inserito il seguente: «Art. 22-undecies (Elenco degli operatori delle attivita' di enoturismo). - 1. I soggetti di cui all'art. 22-septies, comma 1, che svolgono le attivita' di enoturismo sono inseriti nell'elenco regionale degli operatori tenuto dall'ARTEA tramite l'utilizzo del SIART e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 23/2000 a seguito della presentazione della SCIA. 2. I dati presenti nell'elenco regionale possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.».