Art. 11 
 
        Elenco degli operatori delle attivita' di enoturismo 
 Inserimento dell'art. 22-undecies nella legge regionale n. 30/2003 
 
  1. Dopo l'art.  22-decies  della  legge  regionale  n.  30/2003  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 22-undecies (Elenco  degli  operatori  delle  attivita'  di
enoturismo). - 1. I soggetti di cui all'art. 22-septies, comma 1, che
svolgono  le  attivita'  di  enoturismo  sono  inseriti   nell'elenco
regionale degli operatori tenuto dall'ARTEA  tramite  l'utilizzo  del
SIART e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole  di  cui  agli
articoli 2 e 3 della legge  regionale  n.  23/2000  a  seguito  della
presentazione della SCIA. 
  2. I dati presenti nell'elenco regionale possono formare oggetto di
comunicazione e diffusione  a  soggetti  privati  e  pubblici,  anche
tramite diffusione telematica.».