Art. 12 Vigilanza e controllo Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 30/2003 1. Al comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 30/2003 dopo la parola: «architettoniche.» Sono aggiunte le seguenti: «La Regione controlla altresi' i requisiti e gli standard minimi di qualita' per lo svolgimento delle attivita' di enoturismo di cui all'art. 22-octies.».