Art. 12 
 
                        Vigilanza e controllo 
       Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 30/2003 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 30/2003 dopo la
parola: «architettoniche.» Sono aggiunte  le  seguenti:  «La  Regione
controlla altresi' i requisiti e gli standard minimi di qualita'  per
lo  svolgimento  delle  attivita'  di  enoturismo  di  cui   all'art.
22-octies.».