Art. 13 
 
                       Sanzioni amministrative 
       Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 30/2003 
 
  1. Il comma 6-ter dell'art. 24 della legge regionale n. 30/2003  e'
sostituito dal seguente: 
    «6-ter. Chiunque svolge le attivita' di fattoria didattica  e  le
attivita' di  enoturismo  senza  aver  presentato  la  SCIA  di  cui,
rispettivamente, all'art. 22-bis e all'art. 22-septies,  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro  1.000,00  a  euro
6.000,00. Il comune dispone la chiusura dell'attivita'  svolta  senza
titolo abilitativo. L'attivita' di fattoria didattica e di enoturismo
non   puo'   essere   intrapresa    dall'imprenditore    responsabile
dell'infrazione di  cui  al  presente  comma  nei  successivi  dodici
mesi.». 
  2. Dopo il comma 6-quinquies dell'art. 24 della legge regionale  n.
30/2003 e' inserito il seguente: 
    «6-sexies. Chiunque viola quanto prescritto  dall'art.  22-octies
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00  a
euro 1.500,00.». 
  3. Dopo il comma 6-sexies dell'art. 24  della  legge  regionale  n.
30/2003 e' inserito il seguente: 
    «6-septies. Chiunque viola quanto prescritto dall'art.  22-novies
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00  a
euro 1.500,00.».