Art. 13 Sanzioni amministrative Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 30/2003 1. Il comma 6-ter dell'art. 24 della legge regionale n. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «6-ter. Chiunque svolge le attivita' di fattoria didattica e le attivita' di enoturismo senza aver presentato la SCIA di cui, rispettivamente, all'art. 22-bis e all'art. 22-septies, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il comune dispone la chiusura dell'attivita' svolta senza titolo abilitativo. L'attivita' di fattoria didattica e di enoturismo non puo' essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.». 2. Dopo il comma 6-quinquies dell'art. 24 della legge regionale n. 30/2003 e' inserito il seguente: «6-sexies. Chiunque viola quanto prescritto dall'art. 22-octies e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.». 3. Dopo il comma 6-sexies dell'art. 24 della legge regionale n. 30/2003 e' inserito il seguente: «6-septies. Chiunque viola quanto prescritto dall'art. 22-novies e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.».